Correttivo al Codice appalti: penali e premi di accelerazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/02/2025

Correttivo al Codice appalti: penali e premi di accelerazione

Il Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) ha aumentato l'importo delle penali e reso obbligatoria la previsione di premi di accelerazione per l'esecuzione dei lavori.

CORRETTIVO CODICE APPALTI PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE - L'art. 45 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 126 del D. Leg.vo 36/2023 relativo alle penali ed ai premi di accelerazione nell'esecuzione dei contratti.

Penali
Per quanto riguarda le penali, l'art. 126, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
Il Correttivo al Codice appalti ha innalzato la misura delle penali per il ritardato adempimento, stabilendo le percentuali per il loro calcolo giornaliero nella misura compresa tra 0,5 e 1,5 per mille (invece della precedente misura compresa tra 0,3 e 1 per mille) dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.
Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Premi di accelerazione
Con riferimento ai premi di accelerazione, è stato sostituito il comma 2 dell'art. 126, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale, per gli appalti di lavori:
- la stazione appaltante ha l'obbligo (e non più la facoltà) di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo;
- l'ammontare del premio è commisurato (e non più determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali) ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive;
- la stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato;
- il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. 

In precedenza i premi di accelerazione erano previsti solo per i contratti di lavori. Il Correttivo al Codice appalti ha aggiunto il comma 2-bis dell'art. 126 del D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede che, anche in caso di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto.
In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.

Dalla redazione