Correttivo al Codice appalti: requisiti partecipazione per servizi di architettura e ingegneria | Bollettino di Legislazione Tecnica
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05/02/2025

Correttivo al Codice appalti: requisiti partecipazione per servizi di architettura e ingegneria

Il Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) ha apportato alcune modifiche in materia di requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

CORRETTIVO CODICE APPALTI REQUISITI PARTECIPAZIONE - L'art. 91 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'allegato II.12 del D. Leg.vo 36/2023 relativo al sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori e per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

In particolare, è stato aggiunto il comma 1-bis, all'art. 40 dell'allegato II.12, il quale prevede che, nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati, alternativamente:
- tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o
- da un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.
Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 25 (relativo alla direzione tecnica dei lavori) dell'allegato II.12, il quale stabilisce che i soggetti che alla data del 01/07/2023 (data in cui le disposizioni del D. Leg.vo 36/2023 hanno acquistato efficacia) ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.

Dalla redazione