Appalti pubblici: valutazione delle equivalenze delle tutele dei CCNL | Bollettino di Legislazione Tecnica
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03/02/2025

Appalti pubblici: valutazione delle equivalenze delle tutele dei CCNL

In tema di contratti pubblici, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito alla valutazione dell'equivalenza delle tutele del CCNL indicato dall'operatore economico.

VALUTAZIONE EQUIVALENZA CCNL - Nel caso di specie, l'istante contestava la sua esclusione dalla procedura di gara a causa dell'anomalia dell’offerta, poiché la stazione appaltante, all’esito della procedura per la valutazione della congruità dell’offerta e per la verifica dell’equivalenza dei CCNL, aveva ritenuto che il CCNL indicato dall’istante non fosse equivalente a quello indicato nel disciplinare di gara.

La questione sottoposta all'ANAC consisteva nello stabilire se, a fronte della parità di retribuzione globale annua tra il CCNL indicato dalla SA e quello indicato dall’istante nell’offerta, il giudizio di non equivalenza potesse riguardare anche trattamenti deteriori previsti dal CCNL indicato dall’istante in relazione a specifiche indennità.

Considerazioni ANAC
Con la Delibera del 14/01/2025, n. 14, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- la relazione illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 (di cui alla Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309) indica che, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del D. Leg.vo 36/2023, gli operatori economici che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante;
- il D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 11 del D. Leg.vo 36/2023 (recante Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) e introdotto l'Allegato I.01 al D. Leg.vo 36/2023 (si veda Correttivo al Codice appalti: identificazione e equivalenza dei contratti collettivi applicabili);
- la Delibera ANAC del 30/07/2024, n. 392 ha precisato che la SA non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma è tenuta a verificare che l’aggiudicatario, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca al personale impiegato nell’appalto tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile (si veda Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza economica del CCNL applicato dall'o.e.);
- l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’ANAC rimette alla discrezionalità della SA la verifica delle offerte presentate, ivi inclusa la valutazione di congruità dell’offerta; si tratta di un tipico potere tecnico-discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale salvo il caso di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti (si veda anche Sent. C. Stato 30/05/2022, n. 4365).

Conclusioni
Nel caso di specie, il giudizio finale della SA di non equivalenza dei CCNL risultava frutto di un’articolata istruttoria del RUP e non affetto da vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità; in particolare, la SA, per un verso, aveva attivato il doveroso contraddittorio procedimentale, richiedendo spiegazioni e chiarimenti all’operatore economico sull’equivalenza dei due CCNL, facendosi supportare nell’analisi dei dati anche da un consulente del lavoro; dall’altro, si era attenuta, nelle decisioni finali, agli indirizzi forniti dall’ANAC in tema di valutazione dell’equivalenza delle tutele, esaminando sia il versante economico/retributivo, sia quello normativo, dei due CCNL, ritenendo, in conclusione, che quello indicato dall’operatore economico non garantiva tutele equiparabili.

Secondo l'ANAC, pertanto, in una procedura di gara avente a oggetto il servizio di vigilanza antincendio per l’eliporto ospedaliero sopraelevato, il giudizio finale di non equivalenza del CCNL, offerto dall’operatore con il CCNL indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.

Dalla redazione