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L. R. Emilia Romagna 24/07/2014, n. 22

Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valori

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.

2. Il pescaturismo è l’attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa, secondo le specificità e le vocazioni territoriali, l’organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all’osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L’attività di pescaturismo è svolta dall’impresa ittica di pesca professionale attraverso l’imbarco di persone, non facenti parte dell’equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell’impresa stessa.

3. L’ittiturismo è l’insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e

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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
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Art. 3 - Requisiti per l’esercizio delle attività

1. Le attività di cui all’articolo 2 sono svolte sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 12.

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Art. 4 - Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività

1. Possono essere utilizzati per le attività di cui all’articolo 2 l’abitazione dell’imprenditore ittico nonché le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell’impresa ittica.

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Art. 5 - Accessibilità alle strutture

1. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere ar

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Art. 6 - Disposizioni igienico–sanitario

1. Le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all’articolo 2 devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene.

2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico devono tener conto delle caratteristiche struttural

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Art. 7 - Obblighi e divieti

1. Le imprese ittiche possono esercitare le attività di cui alla presente legge avvalendosi delle locuzioni “Pescaturismo”, “Ittiturismo”, o “Acquiturismo”. È fatto divieto di

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Art. 8 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni. Sono fatti salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali.

2. Chiunque svolge le attività di cui all’articolo 2, senza aver pr

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TITOLO III - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
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Art. 9 - Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell’ittiturismo e dell’acquiturismo

1. La Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizza e sostiene le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare attraverso:

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Art. 10 - Elenco regionale delle imprese esercenti il pescaturismo, l’ittiturismo e l’acquiturismo

1. È istituito presso la Regione un apposito elenco in cui sono iscritte le imprese ittiche ch

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Art. 11 - Club di eccellenza

1. La Regione riconosce Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni delle attività di cui all’articolo 2, sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.

2. I Club devono adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualita

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE
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Art. 12 - Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore d

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Art. 13 - Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti.

A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell’Elenco di cui all’articolo 10 trasmette alla competente

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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale

1. Dopo l’articolo 82 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 R(Riforma del sistema regionale e locale), è inserito il seguente articolo:

“Art. 82 bis (Istituzione della Consulta ittica regionale) — 1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquico

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Art. 15 - Disposizioni transitorie

1. Gli imprenditori ittici che al momento dell’entrata in vigore della presente legge già esercitano le attività di cui all&rsq

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