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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: requisiti speciali di partecipazione
REQUISITI SPECIALI PARTECIPAZIONE - Nel caso di specie, è stato chiesto all'ANAC di valutare la legittimità di una clausola del disciplinare di gara, con la quale si richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale che gli operatori economici devono possedere a pena di esclusione, quello di avere la disponibilità all’atto della presentazione della domanda di partecipazione di una sede operativa nel perimetro tale da consentire il rigoroso rispetto dei tempi di intervento indicati nel capitolato speciale.
Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 16/12/2024, n. 593, ha indicato quanto segue:
- anche sotto il vigore del nuovo Codice appalti rimane fermo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui all’amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito;
- la giurisprudenza e la stessa ANAC hanno spesso rilevato il carattere anticoncorrenziale di tutte quelle clausole delle lex specialis di gara che richiedono alle imprese partecipanti, quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio, l’ubicazione della sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare;
- l'art. 100, comma 12, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti richiedono i requisiti di partecipazione previsti esclusivamente dall’art. 100 stesso, dall’art. 102 del D. Leg.vo 36/2023 o da leggi speciali;
- l’art. 10, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;
- le clausole territoriali, disciplinate dall'art. 108, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 sembrano essere esclusivamente previste quale requisito premiale.
Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha indicato che:
- allo stato, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Dunque, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione;
- la clausola del disciplinare di gara che prevede tra i requisiti speciali di partecipazione la disponibilità già al momento della presentazione della domanda di una sede operativa nel perimetro tale da consentire il rigoroso rispetto dei tempi di intervento indicati nel capitolato speciale è illegittima, in quanto impone ai concorrenti prima dell’aggiudicazione un onere ingiustificatamente gravoso e sproporzionato rispetto all’oggetto dell’affidamento determinando una inammissibile restrizione della concorrenza.
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