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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 08/05/2014, n. 185
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 08/05/2014, n. 185
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 08/05/2014, n. 185
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 08/05/2014, n. 185
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[Premessa]Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Visto l'articolo 18 del decreto legge, 13 maggio 1991, n. 152 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 R, ha dato avvio, al fine di favorire la mobilità del personale, ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio; Vista la delibera Cipe 20 dicembre 1991 con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità di pres |
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Articolo 1Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 Rè sostituito dal seguente: "2. Le Prefetture provvedono, nei sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni d |
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Articolo 2L'articolo 3 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 Rè sostitu |
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Articolo 3L'articolo 4 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 Rè sostituito dal seguente: "1. Il canone annuo degli alloggi di edilizia sovvenzionata non può superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui al precedente articolo l, comma 1, per gli interventi di edilizia sovvenzionata. 2. In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti: a) per redditi fino a € 20.000,00 il 40 per cento del canone, come determinato al punto 1; |
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Articolo 4L'articolo 7 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 Rè sostituito dal seguente: "1. Per i programmi già eseguiti per il 50 per cento alla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti attuatori comunicano, tempestivamente, alle Prefetture competenti per territorio, al comune e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le politiche abitative, il numero e le caratteristiche degli alloggi, nonché il canone per ciascuno di essi, determinato secondo i criteri stabiliti nell'articolo 4. |
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Articolo 51. Per quanto disposto dai precedenti articoli, lo schema di avviso per l'assegnazione degli alloggi |
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AllegatoParte di provvedimento in formato grafico |
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