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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: nomina del RUP anche tra dipendenti di altre P.A.
CORRETTIVO CODICE APPALTI NOMINA RUP - L'art. 4 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 15 del D. Leg.vo 36/2023, relativo al responsabile unico del progetto (RUP).
In particolare, nell'art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, è stato aggiunto un periodo con il quale si specifica che le stazioni appaltanti hanno in ogni caso la possibilità di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, nel caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al Codice.
Inoltre, l'art. 75 del D. Leg.vo 209/2024 ha modificato l'allegato I.2 al Codice relativo all'attività del RUP.
In particolare, l'art. 2, comma 1, dell'allegato I.2, relativo alle modalità di individuazione del RUP, precisa che, oltre al RUP, anche i responsabili di fase svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
Si aggiunge poi che il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.
Tra i compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione, è aggiunto poi che quest'ultimo rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore.
Si rinvia infine all'art. 32, dell'allegato II.14 al Codice per i casi in cui il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP, eliminando il riferimento alle prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie (si veda Appalti di fornitura e nomina obbligatoria del direttore dell'esecuzione (DEC)).
A sua volta, l'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 (anch'esso modificato dal Correttivo al Codice appalti) fa ora riferimento, per i servizi, anche agli interventi di importo superiore a 500.000 euro; mentre ai sensi dell'art. 32, comma 3, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.
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