Mancato pagamento oneri concessori, efficacia del permesso di costruire | Bollettino di Legislazione Tecnica
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20/01/2025

Mancato pagamento oneri concessori, efficacia del permesso di costruire

Il TAR Sardegna ribadisce che il mancato ritiro del permesso di costruire da parte dell'interessato e/o il mancato versamento del contributo di costruzione non condiziona l'efficacia del titolo.

PERMESSO DI COSTRUIRE MANCATO PAGAMENTO ONERI CONCESSORI - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di alcune opere perché realizzate in assenza di un titolo edilizio. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che il suddetto fabbricato fosse stato, in realtà, realizzato sulla scorta, oltre che del necessario nulla osta paesaggistico, di un’efficace licenzia edilizia, anche se la stessa non era mai stata ritirata presso gli uffici comunali e non fossero mai stati pagati i relativi oneri di urbanizzazione. Inoltre il ricorrente aveva avanzato un’istanza di accertamento di conformità relativa alle opere edilizie realizzate, sul medesimo edificio, in difformità rispetto alla licenza edilizia.

EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - In proposito il TAR Sardegna 23/12/2024, n. 941 ha osservato che il fabbricato in discussione era stato realizzato sulla base di un’efficace licenza edilizia, circostanza, questa, puntualmente allegata dalla ricorrente, non contestata dal Comune e pienamente confermata dalla documentazione prodotta. Doveva dunque escludersi che l’edificazione fosse avvenuta in assenza di un efficace titolo edilizio, il quale, invece, esisteva, non rilevando in senso contrario il fatto che lo stesso non fosse stato ritirato, con il conseguente mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dall’interessato.
Secondo il TAR infatti la disciplina normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis - invero non dissimile sul punto da quella attuale (vedi art. 42, D.P.R. 380/2001) - non condizionava affatto l’efficacia di un titolo edilizio rilasciato al suo materiale ritiro e al pagamento dei relativi oneri, stabilendo l’art. 15 della L. 10/1977 le sanzioni applicabili in questi casi, senza ricollegare al mancato pagamento degli oneri, neppure in termini impliciti, alcuna inefficacia del titolo stesso (vedi anche TAR Campania-Salerno, sez. II, 3 febbraio 2021, n. 321).

Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto di non discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il titolo edilizio è automaticamente efficace sin dal suo rilascio, senza che i suoi effetti trovino ostacolo nel mancato ritiro e/o nel mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, profili materiali che possono assumere rilievo ai soli fini della decorrenza del termine annuale di decadenza, essendo quest’ultima un effetto negativo per il destinatario che ne presuppone la conoscenza del titolo stesso (C. Stato 17/04/2023, n. 3823).

PRECISAZIONI SULLA DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE - Sul punto il TAR ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato (cfr. C. Stato 17/04/2023, n. 3823) secondo cui il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento dell'emanazione. Tuttavia, limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo e conseguentemente la sua decadenza presuppone la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario (vedi anche C. Stato 21/12/2015, n. 5791). Pertanto, il dies a quo dal quale decorre il termine di inizio e ultimazione dei lavori deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all'esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda l’istante edotto circa l’adozione del titolo autorizzatorio, non potendosi ritenere sufficiente la data di formale adozione del permesso (vedi la Nota Termine di efficacia del permesso di costruire, decorrenza dalla consegna del titolo).

CONCLUSIONI - Per tali motivi i giudici hanno annullato gli atti impugnati, con i quali era stata intimata la demolizione integrale dell’edificio sull’erroneo presupposto della sua totale abusività, viceversa esclusa dalla dianzi evidenziata efficacia del titolo edilizio, ferma restando la permanente abusività di quelle specifiche opere che erano state realizzate in difformità rispetto al titolo edilizio, avendo il Comune respinto la richiesta di accertamento di conformità presentata dal ricorrente e non avendo quest’ultimo impugnato il conclusivo provvedimento di diniego del procedimento in sanatoria.

Dalla redazione