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Sent. C. Cass. 03/03/2011, n. 5126

1248615 1248615
1. Strade private - Codice della strada - Obbligo di osservanza anche nelle strade private - Limiti
1. Le norme del Codice della strada che si applicano, in forza dell’art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, vanno osservate, quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.

1. Conf. Cass. 9 ottobre 2003, n. 15063; [R=W9O0315063] 9 dicembre 1993 n. 12148. [R=W9D9312148]
(D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 1) R

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