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Sent. C. Stato 24/01/2011, n. 472

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1. Appalti LSF - Gara - A.T.I. - Ammissione - Corrispondenza tra quote di qualificazione, di partecipazione e di esecuzione lavori - Indicazione nell’offerta - Necessità
1. Nelle gare d’appalto LSF, dal combinato disposto degli artt. 37, c. 6 e 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 93, c. 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 si desume il principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara.

1. Conf. C. Stato VI 21 maggio 2009 n. 3144 R; VI 8 febbraio 2008 n. 416 R. 1c. All’art. 93, c.4, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Nuovo Regolamento ll.pp.) corrisponde l’art. 92, c.2, ultima parte del Nuovo Regolamento del Codice LSF, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, [R=DLG20710] che ha abrogato il D.P.R. 99/554. 1n. D.P.R. 2010/207 - Art. 92 (Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti) - (c.2) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. (Lettera così modificata dalla legge di conversione del D.L. 2011/70, L. 12 luglio 2011 n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011).
(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 93, c.4; D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, c.6 e 13) [R=WDLG16306]

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