Soccorso istruttorio inammissibile per allegato mancante dell'offerta economica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/01/2025

Soccorso istruttorio inammissibile per allegato mancante dell'offerta economica

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che la carenza nell’offerta economica e/o nell’offerta tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio.

INAMMISSIBILITÀ SOCCORSO ISTRUTTORIO - Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio da collocarsi presso un deposito tranviario, la questione controversa sottoposta all’ANAC concerneva la legittimità del provvedimento di esclusione disposto nei confronti di un’offerta economica non formulata secondo le indicazioni della lex specialis e per la quale non era stato consentito il soccorso istruttorio.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera 573/2024, ha svolto le seguenti considerazioni:
- il soccorso istruttorio è disciplinato dall'art. 101 del D. Leg.vo 36/2023 e illustrato nella Relazione illustrativa al Codice;
- rimane valido il consolidato orientamento dell'ANAC,formatosi già in vigenza dell'art. 83, comma 9 del D. Leg.vo 50/2016 (si veda Appalti pubblici: elemento dell'offerta tecnica mancante e soccorso istruttorio); 
- il rimedio del soccorso istruttorio è volto a dare rilievo ai principi del favor partecipationis e della semplificazione, all’interno, però, di limiti rigorosamente determinati, come quello discendente dal principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione;
- il nuovo impianto normativo di cui all’art. 101 del D. Leg.vo 36/2023 identifica quattro tipologie di soccorso istruttorio: 1. il c.d. soccorso istruttorio integrativo o completivo, di cui all’art. 101, comma 1, lett. a), volto a colmare carenze della documentazione necessaria; 2. il c.d. soccorso sanante, di cui all’art. 101, comma 1 lett. b), volto a rimediare a omissione, inesattezze o irregolarità della documentazione; 3. il c.d. soccorso procedimentale, di cui all’art. 101, comma 3, consistente nella richiesta di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta già completa; 4. Il c.d. soccorso correttivo, di cui all’articolo 101, comma 4, funzionale a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta (si veda Soccorso istruttorio inammissibile per documenti mancanti dell'offerta tecnica e Sent. C. Stato 21/08/2023, n. 7870).

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che la carenza nell’offerta economica e/o nell’offerta tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della par condicio competitorum.
In ogni caso, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui è in conflitto con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione e la responsabilità della mancata trasmissione di un elemento dell’offerta ricade sull’operatore economico.
La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente, pertanto, di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini.

Nel caso di specie dunque, la circostanza della mancata allegazione del modulo dell’offerta predisposto dalla stazione appaltante da parte del concorrente non consentiva l’esperibilità del soccorso istruttorio e il provvedimento di esclusione era conforme ai principi dell'ordinamento.

Dalla redazione