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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 07/07/2014, n. 994

Atto di Coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’atto di Coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010).
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[Premessa]



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n.12;

- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 R (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23;

- la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 R (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione);

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 R (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), e successive modifiche, ed in particolare: l'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento), commi 1, 3, e 3-bis, secondo i quali:

- per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate (comma 1);

- la proposta degli atti di cui al comma l è definita dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale (comma 3);

- salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma l trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione (comma 3.bis); l'articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), introdotto dall'art. 50, LR 15/2013, il quale dispone che:

1. al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite alloro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:

a) dalle leggi statali e regionali,

b) dai regolamenti,

c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,

d) dalle norme tecniche;

e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,

f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

2. nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma l attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stess

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Allegato - Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata

(artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)

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PARTE PRIMA
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Premessa - l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
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1.1. Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell'attività edilizia e urbanistica

L'art. 50 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 R(Semplificazione della disciplina edilizia) affronta uno degli aspetti cruciali della semplificazione della disciplina edilizia ed urbanistica, che attiene alla riduzione della ridondanza e complessità della stessa per la sovrapposizione di fonti normative.

Infatti, con l'obiettivo di fornire una disciplina completa degli interventi e trasformazioni ammissibili nel proprio territorio, frequentemente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano anche aspetti delle trasformazioni territoriali che sono regolati da altre fonti normative: innanzitutto dalle leggi statali e regionali, ma anche dai regolamenti, da atti di coordinamento tecnico, norme tecniche ed ogni altro provvedimento normativo, comunque denominato, previsti dalle medesime leggi.

Questo processo si rileva non solo per aspetti "sostanziali" della disciplina urbanistica ed edilizia, ma anche per norme procedurali che stabiliscono competenze amministrative e modalità di svolgimento dei procedimenti abilitativi, tra cui il rilascio dei titoli abilitativi, le procedure speciali e in deroga, le modalità di controllo, ecc.

Tale tecnica di redazione degli strumenti di pianificazione, che apparentemente ne fa una sorta di testo unico delle disposizioni da applicare a livello locale, in realtà crea una indebita sovrapposizione tra fonti normative, le qual

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1.2. Limiti all'applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica

Il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata opera anche nei riguardi delle previsioni degli strumenti assieme di pianificazione aventi l'obiettivo della riproduzione, totale o parziale, delle "prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata" (art. 18-bis, comma 1, lettera e).

Tuttavia, in questi casi l'ambito di applicazione del principio di non duplicazione risulta di più difficile delimitazione, rispetto alle disposizioni che attengono alla regolazione dell'attività edilizia, dal momento che l'ordinamento, a cominciare dalla LR 20/2000, riconosce alla pianificazione urbanistica comunale una competenza generale, con ampi margini di discrezionalità. Pertanto la maggior parte della disciplin

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1.3. Modalità attuative del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata

a) I piani approvati dopo il 28 settembre 2013

I commi 2 e 3 dell'art. 18-bis della LR 20/2000 specificano le modalità con le quali i piani devono uniformarsi al principio di non duplicazione: essi, nel considerare qualsivoglia istituto e profilo della disciplina del governo del territorio, devono coordinare le previsioni normative di propria competenza (compiutamente declinate in quanto rientranti nel pieno esercizio delle proprie prerogative e competenze) con il richiamo espresso alle eventuali altre prescrizioni, stabilite dagli atti normativi elencati in precedenza, che trovano anch'essi diretta applicazione (per aspetti o profili non attribuiti alla competenza del medesimo piano).

Inoltre, al solo scopo di consentire un agevole consultazione da parte dei cittadini di tali normative, ciascun livello istituzionale (Regione, Province, Città metropolitana e Comuni) devono riprodurre nei propri siti web il testo vigente degli atti normativi. Si prevede dunque che sui siti web di questi enti siano messi a disposizione i testi degli atti auto applicativi cui il piano faccia esplicitamente rinvio.

Evidentemente questo meccanismo di adeguamento al principio di non duplicazione si riferisce ai piani adottati o approvati dopo il 28 settembre 2013, che devono essere redatti attenendosi pienamente a quanto disposto dall'art. 18-bis (commi 1, 2 e 3), il quale, per effetto della riforma operata dall'art. 51 della LR 15/2013, costituisce ora uno dei principi generali della pianificazione stabiliti dal Titolo I della LR 20/2000 (ed anzi quello con cui si apre il Capo IV dello stesso, relativo alla "Semplificazione del sistema della pianificazione").

Tuttavia, intervenendo su materie già pienamente regolamentate a livello locale, come sono l'urbanistica e l'edilizia, il legislatore regionale si è posto anche il problema di individuare uno strumento efficace per assicurare, in tempi sufficientemente brevi e per tutto il territorio regionale, il recepimento di tale principio di non duplicazione anche con riguardo alla strumentazione vigente.

A tale scopo il comma 4 dell' art. 18-bis prevede il ricorso ad uno o

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1.4. Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale

Il presente atto di coordinamento, nella successiva Parte Terza, provvede dunque, in attuazione della disciplina richiamata ai precedenti paragrafi, ad una prima ricognizione delle normative generali e di settore, aventi incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (secondo la definizione di cui all' art. 18-bis, comma 1, lettera t), raggruppate secondo l

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PARTE SECONDA - NORME DI COORDINAMENTO
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Art. 1 - Principio di non duplicazione della normativa sovraordinata

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 20 del 2000, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni adottati e approvati dopo il 29 settemb

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Art. 2 - Ricognizione della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia (art. 18-bis, comma 4, LR 20/2000)

1. In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 18-bis, comma 4, LR 20 del 2000 R, allo scopo di attivare l'adeguamento al principio di non duplicazione della normativ

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Art. 3 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione vigenti al divieto di duplicazione della normativa sovraordinata

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente atto di coordinamento tecnico regionale, le Province, i Comuni, e le relative forme associative aventi funzioni di pianificazione urbanistica, adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando attuazione al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'articolo 18-bis, commi 1 e 2, LR 20 del 2000, secondo le indicazioni attuative contenute nel presente atto.

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Art. 4 - Mancato adeguamento degli strumenti, entro il termine di 180 giorni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2000

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Art. 5 - Aggiornamento della ricognizione della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia e segnalazione delle variazioni sopravvenute

1. Con appositi atti di coordinamento tecnico la Giunta regionale provvede, a norma dell'art. 18-bis, comma 4 della L.R. n. 20 del 2000, ad aggiornare periodicamente la Parte Terza del presente atto di coordiname

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PARTE TERZA - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA, CHE TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Parte di provvedimento in formato grafico

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