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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 27/12/2024, n. 202
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 1. - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.». 2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al |
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Art. 2. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. - 4. Omissis 5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3. - Proroga di termini in materia economica e finanziaria1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1. 3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante i |
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Art. 4. - Disposizioni concernenti termini in materia di salute1. Omissis 2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.». 3. Omissis 4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio |
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Art. 5. - Proroga di termini in materia di istruzione e merito1. Omissis 2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, |
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Art. 6. - Proroga di termini in materia di cultura1. Omissis 2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla se |
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Art. 7. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». |
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Art. 8. - Omissis
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Art. 10. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il t |
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Art. 12. - Omissis
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Art. 13. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy |
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Art. 14. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguent |
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Art. 15. - Proroga di termini in materia di sport1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». |
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Art. 16. - Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzio |
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Art. 17. - Proroga di termini in materia di editoria1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto- |
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Art. 18. - Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza |
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Art. 19. - Art. 20 - Omissis
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Art. 21. - Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati. 2. Conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1: a) all'articolo 3, comma 2, del testo u |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Tabella 1
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Dalla redazione
- Finanza pubblica
- Provvedimenti di proroga termini
D.L. “Milleproroghe” 183/2020 (L. 21/2021), tutte le disposizioni di interesse tecnico
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