L. R. Piemonte 28/07/2008, n. 23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 28/07/2008, n. 23

Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge disciplina, in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali risultanti dalle leggi della Repubblica in materia di lav

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Art. 2 - Principi e finalità

1. In attuazione dei principi fondamentali dello Statuto, la disciplina dell'organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

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Art. 3 - Fonti e poteri di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, dello Statuto, l'organizzazione regionale è disciplinata dalla presente legge, che definisce:

a) i principi, i criteri e le modalità generali con le quali è attuata l'organizzazione degli uffici;

b) l'assetto complessivo delle strutture;

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Art. 4 - Criteri di organizzazione e gestione del personale

1. I provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali e di gestione del relativo personale attuano i principi e le finalità di cui all'articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) funzionalità e flessibilità nell'articolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all'assegnazione delle risorse;

b) raccordo e cooperazione tra gli organi politic

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Art. 5 - Provvedimenti di organizzazione

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:

a) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziate nei bilanci; N6

a-bis) il numero e le attribuzioni dei dirigenti nonché modalità e limiti di esercizio da parte degli s

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Capo II - Le strutture organizzative
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Art. 6 - Articolazione complessiva delle strutture

1. La Giunta ed il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati.

2. L'assetto organizzat

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Art. 7 - Coordinamento delle direzioni regionali

1. Il coordinamento delle attività svolte dalle direzioni regionali è assicurato mediante i Comitati di coordinamento istituiti rispettivamente press

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Art. 8 - Segretario generale del Consiglio regionale

N11

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Art. 8-bis - Segretario generale della Giunta regionale

N12

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Art. 9 - Comitati di coordinamento

1. I direttori nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i Comitati di coordinamento.

2. Il Comitato di coordinamento è strumento che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svol

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Art. 10 - Direzioni regionali

1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni regionali. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa. Di norma, si articolano in settori.

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Art. 11 - Settori

1. I settori sono strutture organizzative stabili, di norma articolazioni delle direzioni, preposte allo svolgimento di attività e compiti di caratter

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Art. 12 - Strutture temporanee e di progetto

1. Per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strat

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Art. 13 - Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa

1. Per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo che spettano agli organi di direzione politico-amministrativa, trovano applicazione le norme regionali inerenti all'assetto organizzativo dei Gruppi consiliari, all'organizzazione degli Uffici di c

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Art. 14 - Figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale

N30

1. N19

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Art. 15 - Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

1. Nell'ambito delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa è istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. N23

1-bis. Al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sovraintende un Capo di Gabinetto, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto sulla base di un rapporto fiduciario. N24

1-ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunt

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Capo III - Indirizzo politico-amministrativo e gestione
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Art. 16 - Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, dello Statuto, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono:

a) all'emanazione di direttive generali ed atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) alla definizione di direttive generali di svolgi

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Art. 17 - Attribuzioni dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, dello Statuto, l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 competono ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, anche di natura discrezionale, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto nell'articolo 16.

3. In particolare spetta ai dirigenti:

a) la direzione della struttura organizzativa assegnata

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Capo IV - La dirigenza
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Art. 18 - Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi

N34

1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:

a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;

b)

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Art. 19 - Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali

1. Le singole strutture organizzative dirigenziali sono misurate, ai fini del trattamento economico di posizione, secondo i criteri e le modalità definiti in b

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Art. 20 - Vice direttore

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono nominare vice direttori che

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Art. 21 - Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

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Art. 22 - Conferimento degli incarichi a dirigenti regionali

N41

1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di ris

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Art. 22-bis - Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato

N43

1. Al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa e nel rispetto della percentuale di cui all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, elevabile in applicazione di specifiche normativ

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Art. 23 - Regolazione del rapporto di lavoro

N44

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Art. 24 - Incarichi dirigenziali esterni

1. N45

2. N46

3. Gli incarichi di direttore regionale e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto, possono essere conferiti per s

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Art. 24-bis - Regolamentazione del rapporto di lavoro

N51

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Art. 25 - Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico

1. Sulla base dei criteri adottati dai provvedimenti di organizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico presso la Regione può essere disposta, per gli ambiti di

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Art. 26 - Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, nonché dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politico-amministrativa.

2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultanti in applicazione

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Art. 27 - Nucleo di valutazione

N54

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Art. 28 - Sistema di valutazione dei dirigenti

N55

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Art. 29 - Funzioni vicarie

1. Con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale sono individuati, tra i direttori o i vice direttori ovvero t

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Capo V - Incarichi non dirigenziali
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Art. 30 - Conferimento degli incarichi non dirigenziali

1. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti di organizzazione indicano i criteri e le condizioni per l'individuazione delle posizioni or

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Capo VI - Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative
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Art. 31 - Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali

1. L'impiego del personale dipendente nelle strutture organizzative della Regione avviene con il metodo della programmazione, assicurando che lo stesso sia utilizzato in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonché con le risorse f

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Art. 32 - Modalità di assunzione del personale

1. Le assunzioni del personale regionale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:

a) le procedure selettive

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Art. 33 - Assegnazione del personale alle strutture e mobilità

1. Nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche l'assegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori.

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Art. 34 - Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l'efficacia dell'attività svolta dall'ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate:

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Art. 35 - Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare

N58

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Art. 36 - Personale operante presso sedi internazionali

1. Al personale operante presso le strutture regionali di collegamento con l'Unione europea sono riconosciute le speciali indennità previste dal decreto de

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Capo VI-bis - La misurazione e la valutazione delle prestazioni

N59

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Art. 36-bis - Fasi della misurazione e valutazione delle prestazioni

N60

1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture, dei dirigenti e del personale sono volte al miglioramento dei servizi, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle

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Art. 36-ter - Il sistema di misurazione e valutazione

N60

1. I sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale sono definiti con atto adottato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di

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Art. 36-quater - Gli ambiti di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali

N60

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Art. 36-quinquies - Nucleo di valutazione

N62

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce il Nucleo di valutazione.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) l'elaborazione di linee guida e le proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, di cui garantisce la corretta applicazione;

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Art. 36-sexies - Piano e relazione della performance

N60

1. Entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione della Reg

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Art. 36-septies - Trasparenza e rendicontazione della performance

1. La Regione garantisce, attraverso siti web istituzionali, l'accessibilità totale delle informazioni relative, con particolare riferimento:

a) ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta, agli organi e organismi indipendenti e al relativo trattamento economico;

b) alla struttura organizzativa, con individuazione dei responsabili delle strutture apicali, al loro curriculum, al tratt

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Capo VI-ter - Modalità per la valorizzazione del merito e l'incentivazione del personale

N64

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Art. 36-octies - Criteri, modalità e strumenti di valorizzazione del merito

N65

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Art. 36-novies - Criteri per la differenziazione nell'attribuzione dei compensi incentivanti

N65

1. La valutazione della performance individuale è articola

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Art. 36-decies - Progressioni economiche e progressioni di carriera

N65

1. Le progressioni economiche all'interno delle ar

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Art. 36-undecies - Incentivazione dell'efficienza organizzativa

N65

1. Una quota non s

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Capo VII - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 37 - Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione

1. Nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.

1-bis. Le disposizioni in materia di merito e premi sono

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Art. 38 - Disposizione transitoria

1. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) continua ad applicarsi la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) fatta eccezione per l'articolo 44, comma 2, lettera c), ultimo periodo. Fino alla data di adozion

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12426400 12592463
Art. 39 - Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

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Art. 40 - Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2008, con le risorse iscritte nell'UPB DA07061 e DA09101 del bilancio regionale.

 

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