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Circ. Ass.R. Sicilia 20/06/2014, n. 3

Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici.
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[Premessa]



A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA

ALLE EX PROVINCE REGIONALI - GESTIONE STRAORDINARIA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE

ALLE SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

ALL’ORDINE PROFESSIONALE REGIONALE DEI GEOLOGI

ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI - CONSULTA REGIONALE

ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI - CONSULTA REGIONALE

ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI AGRONOMI – CONSULTA REGIONALE

AL DIRETTORE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA


1. Premessa

1.0 - La presente circolare abroga e sostituisce le circolari 14 gennaio 2014, prot. n. 1588 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014), 15 ottobre 2012, prot. n. 57027 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 2 dicembre 2012) e n. 2222/95 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 29 aprile 1995) ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ed i piani di lottizzazione presentati presso gli uffici del Genio civile di competenza territoriale entro tale data e realizzati ai sensi delle precedenti circolari, sono ritenuti validi, fatto salvo il diritto degli uffici competenti a richiedere integrazioni o adeguamenti ai sensi della presente circolare per motivate esigenze di verifica delle pericolosità geologiche di sito.

1.1 - L’art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, dispone che la “formazione degli strumenti urbanistici generali deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato”. In applicazione del citato art. 5 e nel quadro delle attività regionali per la riduzione del rischio geologico, come disposto dalla normativa vigente, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni per la redazione degli studi geologici di supporto alla: formazione, revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

1.2 - Il legislatore riconosce alle discipline geologiche un ruolo importante nei processi di pianificazione, programmazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici del territorio regionale.

Ciò consegue dalla convinzione che una corretta politica di salvaguardia e sviluppo delle risorse ambientali deve essere basata sulla conoscenza e valutazione dei fattori fisici che ne condizionano l’uso.

Da ciò l’importanza dell’acquisizione di tutti quei parametri geologico-ambientali che possono influenzare le trasformazioni antropiche e, sulla base di essi, pianificare uno sviluppo coerente, consapevole dei limiti imposti da fattori naturali quali l’assetto geologico e le condizioni sismiche.

1.3 - In questo quadro si inserisce la presente circolare i cui contenuti sono da considerarsi sufficienti a soddisfare le necessità di conoscenza delle caratteristiche geologiche del territorio per una corretta pianificazione delle trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali.


2. Obiettivo degli studi

2.1 - Gli studi e le indagini descritte più avanti devono fornire le informazioni sulle caratteristiche geologiche del territorio utilizzabili in sede di formazione/adeguamento degli strumenti urbanistici, ma non possono sostituire gli studi geologici inerenti ai singoli progetti di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione e di miglioramento ed adeguamento sismico.

Gli studi geologici dei singoli progetti esecutivi, infatti, costituendo parte integrante degli atti progettuali (D.Lgs. n. 163/2006, coordinato con le norme della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm. e ii.), devono tenere conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ed essere redatti in funzione delle caratteristiche sito specifiche.

Gli studi geologici propedeutici agli strumenti urbanistici devono essere finalizzati a:

a) fornire un quadro conoscitivo sufficiente per illustrare le caratteristiche geologiche del territorio in esame e identificare le situazioni locali che presentino livelli di pericolosità geologica tali da poter influenzare, in modo significativo, le scelte degli strumenti urbanistici;

b) indicare le prescrizioni e gli accorgimenti tecnici affinché tali condizioni di pericolosità non si aggravino o si manifestino nelle zone di nuova urbanizzazione (vedi successivo paragrafo 4.3).

2.2 - L’identificazione delle situazioni di pericolosità geologica deve essere valutata in relazione ai potenziali effetti sugli usi previsti. Questi dovranno essere analizzati assieme ai fattori socio-economici correlati e rappresentati nella cartografia di sintesi, per essere tenuti in considerazione nelle scelte di pianificazione degli strumenti urbanistici.

La finalità principale è quindi quella di evitare che le nuove urbanizzazioni vadano ad aggravare le condizioni geologiche che determinano evoluzioni morfologiche incompatibili con gli usi antropici. Nei casi di impossibilità di delocalizzazioni, infatti, dovranno essere gli studi geologici ad indicare le misure preventive per ridurre gli effetti degli impatti.


3. Riduzione del rischio sismico

3.1 - Molteplici sono i fattori che concorrono alla riduzione del rischio sismico. Tra questi si citano la vulnerabilità del sistema urbano, l’esposizione e la pericolosità sismica di base. Tuttavia, essendo l’obiettivo della presente circolare quello dello studio geologico a supporto degli strumenti urbanistici, si ritiene opportuno, in questa prima fase, attenzionare le problematiche riguardanti il fattore pericolosità sismica locale che rappresenta il primo passo per la riduzione del rischio sismico.

3.2 - La pericolosità sismica è intesa come la misura dello scuotimento al suolo atteso in un dato sito ed è legata alle caratteristiche sismo-tettoniche, alle modalità di rilascio dell’energia alla sorgente, alla propagazione delle onde sismiche locali, nonché alle caratteristiche del terremoto di progetto, inteso come l’evento sismico caratterizzato dalla massima magnitudo ed intensità, contraddistinto dalla massima accelerazione di picco e relativo contenuto in frequenza, relativamente al periodo di ritorno più prossimo. In occasione di eventi sismici sì sono evidenziati effetti, connessi a particolari condizioni geologicomorfologiche, che hanno prodotto danni anche molto diversificati su edifici di caratteristiche strutturali analoghe, anche a distanza di poche decine di metri.

Per i 390 comuni siciliani la classificazione sismica è, allo stato attuale, quella recepita con delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003: “Individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274.”.

L’aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale previsto dall’O.P.C.M. n. 3274/2003, è stato adottato con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.

Dal luglio del 2009, con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, per ogni costruzione ci si deve riferire ad un’accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate dell’area di progetto ed in funzione della vita nominale dell’opera.

Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 Km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. Le mappe di pericolosità sismica di base per il territorio siciliano sono reperibili nel sito http:/esse1-gis.mi.ingv.it.

3.3 - Le condizioni geologiche locali possono produrre, quindi, delle variazioni della risposta sismica; tra queste vanno ricordate quelle aree che presentano particolari condizioni morfologiche (creste rocciose, cocuzzoli, dorsali, scarpate, etc.), dove possono verificarsi localizzazioni dell’energia sismica incidente con conseguente esaltazione dell’ampiezza delle onde. Analoghi fenomeni si possono avere alla superficie di depositi alluvionali e di falde di detrito, anche per spessori di poche decine di metri, per effetto della riflessione multipla e di interferenza delle onde sismiche entro il deposito stesso.

3.4 - Altri ca

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Allegato A - Elenco degli elaborati cartografici

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Simbologia geologica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Simbologia geomorfologica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Guida schematica alla definizione di unità litotecniche

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Allegato E - Simbologia indagini

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F - Scenari di pericolosità sismica potenziale

Parte di provvedimento in formato grafico

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