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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 09/06/2014, n. 787

Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/01.
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m. e i.;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 recante “Riforma del Sistema regionale e locale” e ss.mm.;

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41 recante “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;

- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n.4 recante “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

- la DGR 2102/2013 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001”;

Premesso:

- che l’art.21 del Regolamento Regionale 41/01 recita:

“1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l’uso irriguo ed è determinata in relazione all’uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.

2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare”;

- che l’art.47 del medesimo RR n.41/01 stabilisce, nelle more dell’emanazione della direttiva di cui al citato art. 21, che tutte le concessioni ed autorizzazioni, fossero rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all’anno 2005;

- che il comma 3 dell’art.3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque”, recita: “Fino all'adozione della direttiva di cui all'articolo 21, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, che stabilisce la durata delle concessioni in funzione dell'uso nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle Acque, tutte le concessioni sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore al 31 dicembre 2015.”;

Considerato che con DGR n.2102 del 30 dicembre 2013 si è provveduto a definire la durata massima delle concessioni di derivazione per il solo uso idroelettrico dando atto che con successivo provvedimento sarebbero stati issati i parametri in relazione ai quali determinare la durata delle concessioni per i restanti usi;

Dato atto che al fine di determinare la durata massima delle concessioni di derivazione, si è ritenuto di tenere in considerazione i seguenti principi generali contenuti nella normativa di settore:

a) le priorità tra gli usi così come riportate nei commi 3 e 4 dell’art.144 del D.Lgs. 152/06 che prevede:

“3. La disciplina degli usi delle acque è f

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