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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 16/10/2009

Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualifi cazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009.

Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/08/2011
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/03/2012

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[Premessa]


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

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Art. 1. - Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica

1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono

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Art. 2. - Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica

1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286R, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

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Art. 3. - Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole

1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:

a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di “merci”N1 membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali

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Art. 4. - Locali ed attrezzature

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità:

a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:

a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazion

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Art. 5. - Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti hanno cura di trattare i

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Art. 6. - Programma dei corsi di formazione iniziale ordinaria

1. Il programma del corso di formazione iniziale ordinaria ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di “merci”N1, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

2. Il possesso della patente di guida almeno della categoria C è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di “merci”N1. Il possesso della patente di guida almeno della categoria D è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di persone.

3. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di “merci”N1 ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);

MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del

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Art. 7. - Programma dei corsi di formazione iniziale accelerata

1. Il programma del corso di formazione iniziale accelerata ha durata di 140 ore, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di “merci”N1, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale è necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.

2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di “merci”N1 ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);

a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);

MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (5 ore);

MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (5 ore);

MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e form

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Art. 8. - Programmi dei corsi di formazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore

1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di “merci”N1, che intendono estenderla anche al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3, lettera c), se seguono un corso di formazione accelerata.

2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono estenderla anche al trasporto di “merci”

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Art. 9. - Svolgimento dei corsi di formazione iniziale

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, entro i tre giorni lavorativi precedenti l'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed art. 7, comma 6, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.

2. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione iniziale sono svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati nella comunicazione di cui al comma 1

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Art. 10. - Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europe

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Art. 11. - Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 R, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

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Art. 12. - Questionari d'esame

1. I quesiti delle prove d'esame di cui all'art. 11 sono contenuti in un database predisposto dalla D

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Art. 13. - Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di “merci”N1 ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di “merci”N1, è la seguente:

a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);

a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria);

a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);

b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di “merci”

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Art. 14. - Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica

1. Gli Uffici della motorizzazione civile e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonché la regolarità dei corsi. In occasione delle visite ispettive è redatto un verbale in cui, se del caso, sono evidenziate le irregolarità riscontrate nei corsi svolti. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica, dell'ente di cui all'art. 3, comma 1, o dell'azienda di cui all'art. 3, comma 2, al quale è assegnato un termine di sette

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Art. 15. - Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di cui all'art. 11, l'esame si svolge con il metodo orale. L'esame orale è svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento per i trasporti, la nav

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Allegato 1 - Fac-simile della richiesta di nulla osta da parte di autoscuole o centri di istruzione automobilistica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 - Fac-simile della richiesta di autorizzazione da parte di enti

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Fac-simile della richiesta di autorizzazione da parte di aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4 - Registro di iscrizione al corso di formazione iniziale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 5 - Registro di frequenza al corso di formazione iniziale

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Allegato 6 - Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale

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Allegato 7 - Registro di iscrizione al corso di formazione periodica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 8 - Registro di frequenza al corso di formazione periodica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 9 - Attestato di frequenza del corso di formazione periodica

Parte di provvedimento in formato grafico

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