Comunicazione dati interventi Superbonus | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/10/2024

Comunicazione dati interventi Superbonus

[AGGIORNATO CON PROROGA TERMINE] Tutto quello che c’è da sapere sulla comunicazione delle informazioni concernenti gli interventi Superbonus, e l’applicazione delle relative sanzioni in caso di omissione, ai sensi del D.L. 39/2024 e del decreto attuativo (DPCM 17/09/2024).

COMUNICAZIONE INTERVENTI SUPERBONUS DPCM SCADENZA PROROGA - L’art. 3 del D.L. 29/03/2024, n. 39 (convertito in legge dalla L. 23/05/2024, n. 67) ha introdotto un nuovo onere di comunicazione per gli interventi che fruiscono del Superbonus (interventi di efficientamento energetico e interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020), volto ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili, con relative sanzioni per l’omessa trasmissione.
Sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - in data 26/09/2024 - è stato pubblicato il D.P.C.M. 17/09/2024, che reca il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici.

INTERVENTI SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE - Le comunicazioni in questione sono dovute solo per gli interventi Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (cfr. in tal senso i commi 1 e 2, art. 110 del D.L. 34/2020 nonché l’art. 1 del D.P.C.M. 17/09/2024).

CONTRIBUENTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE - Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni i seguenti soggetti:
A) coloro che hanno avviato il procedimento edilizio prima del 31/12/2023 (quindi presentato la CILAS oppure l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di intervento attuato tramite demolizione e ricostruzione), e che alla stessa data non avevano ancora concluso i lavori;
B) coloro che hanno avviato il procedimento edilizio a partire del 01/01/2024 (quindi presentato la CILAS oppure l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di intervento attuato tramite demolizione e ricostruzione), a prescindere dalla data di conclusione dei lavori.
Pertanto, non sono soggetti a tale comunicazione tutti gli interventi conclusi entro il 31/12/2023.

DATI DA COMUNICARE - Sia per gli interventi di efficientamento energetico che per gli interventi antisismici, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/2024, commi 1 e 2, nonché dell’art. 2 del D.P.C.M. 17/09/2024, i dati da comunicare sono i seguenti:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute dal 01/01/2024 al 30/03/2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024);
c) l’ammontare delle spese prevedibilmente da sostenere in seguito, nel 2024 e nel 2025;
d) le percentuali di detrazione spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

COMUNICAZIONE PER SUPER-ECOBONUS - Per gli interventi trainanti e trainati che fruiscono del Super-Ecobonus, la comunicazione è dovuta a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, ed il relativo obbligo sarà assolto contestualmente pertanto all’invio delle asseverazioni a Stato di avanzamento lavori (SAL) o fine lavori trasmesse tramite l’apposita piattaforma (art. 4 del D.P.C.M. 17/09/2024).
A tale scopo, per le asseverazioni trasmesse a partire dal 26/09/2024, le asseverazioni sulla piattaforma ENEA prevedono una sezione aggiuntiva, obbligatoria, con i dati di cui sopra (cfr. Allegato 1 al D.P.C.M. 17/09/2024).
Secondo quanto si legge all’art. 4 del D.P.C.M. 17/09/2024, comma 4: “La sezione aggiuntiva … non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione”. In altri termini,le asseverazioni già inviate non devono essere integrate, e non è previsto altro obbligo aggiuntivo.
Si segnala infine che ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 17/09/2024, le tempistiche delle asseverazioni non cambiano in funzione dei nuovi dati da comunicare, in quanto sotto il profilo delle tempistiche le comunicazioni “sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni”.

COMUNICAZIONE PER SUPER-SISMABONUS - Per gli interventi strutturali, il progettista delle strutture, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (quando previsto) provvedono per quanto di propria competenza a trasmettere i dati online tramite il “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (https://www.pncs.gov.it) i dati indicati nell’Allegato 2 al D.P.C.M. 17/09/2024 (art. 6 D.P.C.M. 17/09/2024).
Le tempistiche per tali comunicazioni sono le seguenti:
* entro il 31/10/2024 (*) per quanto riguarda i SAL approvati entro il 01/10/2024;
* entro 30 giorni dall’approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
(*) Il Governo ha approvato il 30/10/2024 un nuovo DPCM che proroga il termine in questione dal 31/10/2024 al 30/11/2024.

SANZIONI - Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/2024, comma 5, l’omessa comunicazione determina le seguenti sanzioni:
* sanzione amministrativa di 10.000 euro se il procedimento edilizio è stato avviato entro il 29/03/2024;
* decadenza dall’agevolazione fiscale se il procedimento edilizio è stato avviato dopo tale data.

Dalla redazione