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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e possesso continuativo dei requisiti di ammissione alle gare
Fattispecie
Nell'ambito di una procedura negoziata per lavori di risanamento di pavimentazione stradale, l'appalto era stato affidato ad un'impresa sulla scorta di un'attestazione risultata poi non utilizzabile a fronte dell’intervenuta rescissione del contratto di affitto del ramo d'azienda, il quale aveva consentito la dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte della medesima impresa.
Considerazioni ANAC
Con Atto del Presidente del 10/07/2024, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- secondo il principio generale di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali, essi devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (Sent. C. Stato Ad. Plen. 20/07/2015, n. 8; Sent. C. Stato Ad. Plen. 24/04/2024, n. 7);
- qualora in corso di esecuzione del contratto d’appalto intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale, da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante è tenuta a valutare l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto;
- in ossequio al principio di autoresponsabilità, all’impresa che partecipa a pubblici appalti deve essere richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media; sussiste dunque un onere dichiarativo a carico dell'impresa;
- in tale contesto, rileva il comportamento dell'impresa che ha partecipato alla gara e ha conseguito l’aggiudicazione, attestando in modo non veritiero il possesso dei requisiti di carattere speciale e tacendo la circostanza, riguardante l’intercorsa rescissione del contratto d’affitto di ramo d’azienda, che aveva determinato la perdita dei requisiti speciali;
- ciò consente di configurare, peraltro, la violazione da parte dell’impresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti.