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D. Min. Interno 31/03/2014

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
In vigore dal 09/05/2014
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[Premessa]



Il ministro dell’Interno

di concerto con

il ministro dello sviluppo economico


Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

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Art. 1. - Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas natur

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ALLEGATO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 24 MAGGIO 2002

Alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Al paragrafo 2.3 - Cabina di riduzione con dispositivo di misura - lettera a) - Con sicurezza di 1° grado - al termine del primo capoverso dopo le parole «spessore minimo di 15 cm» sono aggiunte «o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.».

2. Il paragrafo 2.4 — Locale compressori - è sostituito dal seguente:

«2.4. Locale compressori.

Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300 Nm 3 di gas.

Il locale compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all’impianto.

a) Con sicurezza di 1° grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di misura.

b) Con sicurezza di 2° grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di misura».

3. Il paragrafo 2.7 - Impianto a gas - il punto 2.7.5 - Apparecchi

di distribuzione automatici - è sostituito dal seguente:

«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.

I distributori per l’erogazione di gas naturale devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all’analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori per l’erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 es

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