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D. Min. Interno 31/03/2014

Modifiche ed integrazioni all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

In vigore dal 09/05/2014.

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Premessa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» che, in particolare, all'art. 17, c

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Art. 1. - Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. pe

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Allegato - Modifiche ed integrazioni all'allegato «A» al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340

All’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modi che ed integrazioni:

1. Al paragrafo 5. - Pompe e compressori - il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pompe possono essere installate:

a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;

b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.».

2. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1 lettera f), è sostituito dal seguente:

«f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;».

3. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1, lettera j) è sostituito dal seguente:

«j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:

1) per le strade e le autostrade, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, ed il bordo della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;

2) per le ferrovie e le tramvie, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;

3) per le vie navigabili, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.».

4. Al paragrafo 15.3 - Operazioni di erogazione - il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. È consentita l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.».

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