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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55
D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55
D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55
D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55
D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55
D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D. Min. Giustizia 13/08/2022, n. 147
- D. Min. Giustizia 08/03/2018, n. 37
- D. Min. Giustizia 12/04/2016, n. 61
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Premessa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e |
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Art. 1 - Ambito applicativo1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'in |
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Art. 2 - Compensi e spese1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera. |
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Art. 3 - Applicazione analogica1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si |
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Capo II - Disposizioni concernenti l'attività giudiziale |
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Art. 4 - Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. N7 1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto. N8 2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. N9 3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto. N15 |
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Art. 5 - Determinazione del valore della controversia1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla p |
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Art. 6 - Cause di valore superiore ad euro 520.000,001. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 3 |
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Art. 7 - Giudizi non compiuti1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta |
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Art. 8 - Pluralità di difensori e società professionali1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazio |
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Art. 10 - Procedimenti arbitrali rituali e irrituali1. N1 Per i procedimenti arbitral |
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Art. 11 - Trasferte1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è l |
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Capo III - Disposizioni concernenti l'attività penale |
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Art. 12 - Parametri generali per la determinazione dei compensi1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono ess |
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Art. 13 - Giudizi non compiuti1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero |
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Art. 14 - Incarico conferito a società di avvocati1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, an |
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Art. 15 - Trasferte1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità d |
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Art. 16 - Parte civile1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametr |
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Capo IV - Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale |
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Art. 18 - Compensi per attività stragiudiziale1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando |
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Art. 19 - Parametri generali per la determinazione dei compensi1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della |
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Art. 20 - Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è li |
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Art. 21 - Determinazione del valore dell'affare1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale. |
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Art. 22 - Affari di valore superiore a euro 520.000,00 |
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Art. 22-bis - Compensi a tempo |
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Art. 23 - Pluralità di difensori e società professionali1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi |
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Art. 25 - Incarico non portato a termine1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svo |
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Art. 26 - Prestazioni con compenso a percentuale1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è liquidat |
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Art. 27 - Trasferte1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, � |
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Capo V - Disciplina transitoria ed entrata in vigore |
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Art. 28 - Disposizione temporale1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli |
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