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L. R. Lazio 04/04/2014, n. 5

Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 08/08/2014, n. 9
- L.R. 28/10/2015, n. 13
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011 detta, nel rispetto dei principi di cui alla legislazione statale in

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Art. 2 - (Principi generali)

1. L’acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.

2. L’acqua è un bene finito, indispensabile e necessario all’esistenza di tutti gli esseri viventi e devono essere rispettati i parametri fisici, chimici e microbiologici delle acque comunque destinate al consumo umano secondo le norme vigenti. Ai sensi dell’articolo 144, commi 1, 2 e 3 del

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Art. 3 - (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni bacino idrografico di cui all’articolo 5 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell’international water association. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno biennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d’uso delle risorse idriche. N16

2. I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all’istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:

a) il diritto all’acqua;

b) l’equilibrio tra prelievi e cap

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Art. 4 - (Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio di interesse generale.

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Art. 4 bis - (Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano)

N8

1. La Regione, entro il 31 dicembre 2015, con propria deliberazione, sentita la commissione competente in materia di ambiente, approva il piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, di seguito denominato piano di sicurezza.

2. Il piano di sicurezza è redatto da un gruppo di lavoro costituito dai seguenti soggetti: le autorità d'ambito, i gestori del servizio idrico integrato, le autorità sanitarie locali competenti, l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente e l'autorità del distretto idrogeologico compet

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Art. 5 - (Ambiti di bacino idrografico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Le Autorità degli ambiti di bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3.

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Art. 5 bis - (Banca dati sulla gestione delle risorse idriche)

N10

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale un’apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche.

2. Per le finalità di

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Art. 6 - (Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua)

1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive

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Art. 7 - (Fondo regionale per la ripubblicizzazione)

1. Al fine di favorire, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, della legislazione statale vigente e dell’autonoma scelta delle istituende Autorità amministrative di bacino, la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pu

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Art. 8 - (Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali d

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Art. 9 - (Fondo regionale di solidarietà internazionale)

1. Al fine di concorrere ad assicurare l’accesso all’acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costi

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Art. 10 - (Disposizione transitoria)

1. N13

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Art. 11 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

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Art. 12 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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