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Interp. Comm. Interpelli 02/05/2013, n. 6

Art. 12, D.Lgs. n. 8112008 e successive modifiche e integrazioni - corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti "Stuntmen " e "addetto effetti speciali ".
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TESTO DEL DOCUMENTO


La APT ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabile alle attività degli stuntmen (intendendosi per stuntman un "acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose") e degli addetti agli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effetti speciali "un esperto di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, impegnato in attività specifiche come: l'uso di macchine e degli artifizi per la produzione di effetti speciali, l'uso di materiali e sostanze per la realizzazione degli effetti speciali, la realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l'impiego di sostanze infiammabili o esplosive, l'utilizzo di armi da fuoco e da taglio, la produzione di fiamme libere").

Tali attività, sempre secondo la richiedente, si concretizzano in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una troupe (come tale intendendosi l'insieme delle persone impiegate dalla società di produzione per lo svolgimento delle relative attività), a sua volta divisa in diversi reparti operativi, composti da gruppi di persone con compiti specifici (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno con un proprio capo reparto.

In relazione alle attività appena descritte, la APT distingue due diverse modalità di organizzazione del lavoro, la prima in cui l'attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l'attività sia affidata in appalto dalla società di produzione a terzi. In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da personale della società di produzione), la richiedente chiede se:

1. in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa "legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi della scena pericolosa";

2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli stuntman e/o degli effetti speciali, può il RSPP collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione?

4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto stuntmen e/o del reparto effetti speciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica delrattività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione?

A tale riguardo, va evidenziato come l'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 Rimponga al datore di lavoro l'obbligo (indelegabile) di valutare "tutti i rischi" sul lavoro, "con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28". Il contenuto della valutazione dei rischi viene, quindi, puntualmente individuato dall'

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