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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Patentino frigoristi F-gas, requisiti minimi e certificazione
Il Regolamento 06/09/2024, n. 2215, pubblicato il 09/09/2024, stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di controllo, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento, recupero gas fluorurati a effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati, in relazione alle seguenti apparecchiature:
a) apparecchiature fisse di refrigerazione,
b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore,
c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico,
d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero,
e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.
Le nuove disposizioni non si applicano solo alle attività inerenti alla fabbricazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature.
Il Regolamento è stato emanato in attuazione del Regolam. 07/02/2024, n. 573 che prevede una certificazione obbligatoria per i professionisti e le imprese che lavorano con i gas fluorurati.
Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione; sono previsti diversi tipi di certificati che differenziano in funzione all’apparecchiatura, alle attività svolte sull’apparecchiatura e al quantitativo di gas fluorurati contenuti.
Per ottenere il certificato, le persone fisiche devono superare un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I per la specifica tipologia.
Sono esenti dal possesso del certificato le persone fisiche che:
a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente, e
b) svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato che si assume la piena responsabilità della corretta esecuzione dell'attività.
La suddetta deroga si applica per un periodo che non può superare 24 mesi.
Il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
- tipo di certificato e attività specifiche che il titolare è autorizzato a svolgere, nonché tipo specifico di apparecchiatura cui si applica;
- data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
Il certificato può essere rilasciato anche a una persona giuridica per una o più attività, purché soddisfi le seguenti condizioni:
a) impieghi persone fisiche certificate per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
b) sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Il Regolamento abroga e sostituisce il Regolam. 17/11/2015, n. 2067, emanato in attuazione del Regolamento 517/2014, anch’esso abrogato dal Regolamento 573/2024 (vedi la Nota: Nuovo Regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra).
Si ricorda che la norma principale italiana è costituita dal D.P.R. 16/11/2018, n. 146, emanato per adeguarsi al Regolam. 16/04/2014, n. 517 dell’Unione europea (ora abrogato). Il nuovo Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; di conseguenza, nelle more dell’intervento del legislatore nazionale, le norme statali incompatibili dovrebbero ritenersi non più applicabili.
Si rinvia, per maggiori dettagli, al testo del Regolamento 2215/2024 per quanto riguarda le disposizioni relative all’organismo di certificazione, all’organismo di valutazione, nonché alle condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.