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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/07/2024, n. 110
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei min |
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Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE |
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Art. 1. - Pianificazione annuale dell’attività di riscossione1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei cre |
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Art. 2. - Adempimenti dell’Agente della riscossione1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all’articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando: a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previs |
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Art. 3. - Discarico automatico o anticipato1. Le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 2. In ogni caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato: |
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Art. 4. - Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali: |
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Art. 5. - Riaffidamento dei carichi1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere: a) gestita direttamente dall’ente creditore; b) affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l’attività di riscossione in conformità alle disposizioni |
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Art. 6. - Verifiche, controlli e responsabilità dell’agente della riscossione1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all’articolo 1, nell’ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. L’ente creditore effettua il controllo di conformità dell’azione di recupero dei crediti di cui al comma 1: a) rispetto agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) rispetto agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all’ |
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Art. 7. - Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e |
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Art. 8. - Art. 10 Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI |
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Art. 11. - Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione1. All’articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 1 |
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Art. 12. - Disposizioni in materia di impugnazione1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscet |
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Art. 13. - Disposizioni in materia di dilazione1. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.». b) dopo il comma 1, sono inseriti i seg |
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Art. 14. - Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento1. All’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell’Agenzia delle entrate: 1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all’articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del |
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Art. 15. - Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo1. All’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «rimborso d’imposta», sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi»; 2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi |
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Art. 17. - Disposizioni in materia di resa del conto1. I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l’attività svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell’adempimento |
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Art. 18. - Disposizioni finanziarie1. Il fondo di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2037. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2037 e dagli articoli 13 e 16, valutati in 37,63 milioni di euro per l’anno 2025, 71,83 milioni di euro per l’anno 2026, 131,53 milioni di euro per l’anno 2027, 191,33 milioni di euro per l’anno 2028, 270,83 milioni di euro per l’anno 2029, 350,53 milioni di euro per l’anno 2030, 191,33 milioni di euro per l’anno 2031, 236,73 milioni di euro per l’anno 2032, 282,33 milioni di euro per l’anno 2033, 122,93 milioni di euro per l’anno 2034, 142,83 milioni di euro per l |
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Art. 19. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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