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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 14/02/2014, n. 3455
Sent. C. Cass. civ. 14/02/2014, n. 3455
Fisco e previdenza - Imposte indirette - Iva - Ristrutturazione e costruzione di un fabbricato rurale adibito ad attività agrituristica - Detrazione - Legittimità.La detraibilità dell'Iva non può essere esclusa per gli immobili che, seppur aventi natura abitativa, sono strumentali allo svolgimento di attività economiche. Occorre distinguere gli immobili «ad uso abitativo» secondo la corrispondente destinazione urbanistica e catastale (che implicano il godimento diretto da parte del consumatore finale), dagli immobili utilizzati invece per l'esercizio della impresa avente ad oggetto l'attività «agrituristica» (per i quali la funzione abitativa dell'immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente la ospitalità e ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività economica assoggettata ad IVA), non potendo escludersi per questi ultimi l'applicazione del generale regime di detrazione delle spese inerenti. (Nel caso in esame la Cassazione riconosce il diritto alla detrazione Iva per due ragioni: dalla documentazione prodotta dal contribuente era provato che l'immobile ristrutturato era destinato all'esercizio di un'attività di agriturismo, regolarmente autorizzata; la costruzione di un altro immobile destinato ad abitazione dell'imprenditore agricolo sul presupposto per cui la trasformazione dell'immobile da «annesso agricolo» a «residenza rurale», eseguita in base a regolare concessione edilizia, non aveva comportato una modifica della destinazione d'uso, rimanendo pur sempre l'immobile funzionale all’attività agricola svolta dal contribuente). |
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