Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/11/2020, n. 149
- Sent. Corte Cost. 20/10/2020, n. 218
- Sent. Corte Cost. 14/02/2020, n. 19
- Sent. Corte Cost. 11/02/2020, n. 14
- D.L. 30/12/2019, n. 161 (L. 28/02/2020, n. 7)
- L. 19/07/2019, n. 69
- D.L. 14/06/2019, n. 53 (L. 08/08/2019, n. 77)
- L. 12/04/2019, n. 33
- Sent. Corte Cost. 11/04/2019, n. 82
- L. 09/01/2019, n. 3
- D. Leg.vo 02/10/2018, n. 123
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- Sent. Corte Cost. 05/07/2018, n. 141
- D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21
- Sent. Corte Cost. 02/03/2018, n. 41
- D. Leg.vo 06/02/2018, n. 11
- L. 11/01/2018, n. 6
- L. 11/01/2018, n. 4
- D. Leg.vo 29/12/2017, n. 216
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 03/10/2017, n. 149
- L. 14/07/2017, n. 110
- Sent. Corte Cost. 17/07/2017, n. 206
- L. 03/07/2017, n. 105
- L. 23/06/2017, n. 103
- Sent. Corte Cost. 28/04/2017, n. 90
- D.L. 17/02/2017, n. 13 (L. 13/04/2017, n. 46)
- D. Leg.vo 19/01/2017, n. 6
- L. 29/10/2016, n. 199
- D. Leg.vo 15/09/2016, n. 184
- L. 21/07/2016, n. 149
- Sent. C. Cost. 21/07/2016, n. 201
- Sent. C. Cost. 21/07/2016, n. 200
- Sent. C. Cost. 01/06/2016, n. 125
- D.L. 16/05/2016, n. 67
- L. 23/03/2016, n. 41
- D. Leg.vo 15/12/2015, n. 212
- Sent. C. Cost. 09/07/2015, n. 139
- Sent. C. Cost. 15/06/2015, n. 109
- Sent. C. Cost. 05/06/2015, n. 97
- L. 27/05/2015, n. 69
- L. 28/04/2015, n. 58
- L. 16/04/2015, n. 47
- D. Leg.vo 16/03/2015, n. 28
- Sent. C. Cost. 26/03/2015, n. 48
- L. 23/02/2015, n. 19
- Sent. C. Cost. 27/02/2015, n. 23
- D.L. 18/02/2015, n. 7 (L. 17/04/2015, n. 43)
- D. Leg.vo 11/02/2015, n. 9
- D. Leg.vo 30/01/2015, n. 6
- Sent. C. Cost. 22/01/2015, n. 1
- Sent. C. Cost. 05/12/2014, n. 273
- D.L. 26/06/2014, n. 92 (L. 11/08/2014, n. 117)
- D. Leg.vo 01/07/2014, n. 101
- Sent. C. Cost. 25/06/2014, n. 184
- Sent. C. Cost. 21/05/2014, n. 135
- L. 28/04/2014, n. 67
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 39
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 32
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 24
- D.L. 23/12/2013, n. 146 (L. 21/02/2014, n. 10)
- Sent. C. Cost. 06/12/2013, n. 293
- D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15.10.2013, n. 119)
- Sent. C. Cost. 23/07/2013, n. 232
- Sent. C. Cost. 18/07/2013, n. 213
- Sent. C. Cost. 18/07/2013, n. 210
- Sent. C. Cost. 09/07/2013, n. 183
- D.L. 01/07/2013, n. 78 (L. 09/08/2013, n. 94)
- Sent. C. Cost. 29/03/2013, n. 57
- Sent. C. Cost. 26/10/2012, n. 237
- L. 01/10/2012, n. 172
- Sent. C. Cost. 03/05/2012, n. 110
- Sent. C. Cost. 22/07/2011, n. 233
- Sent. C. Cost. 22/07/2011, n. 231
- Sent. C. Cost. 12/05/2011, n. 164
- L. 21/04/2011, n. 62
- Sent. C. Cost. 07/04/2011, n. 113
- L. 13/08/2010, n. 136
- Sent. C. Cost. 21/07/2010, n. 265
- Sent. C. Cost. 08/07/2010, n. 249
- D.L. 12/02/2010, n. 10 (L. 06/04/2010, n. 52)
- Sent. C. Cost. 18/12/2009, n. 333
- Sent. C. Cost. 04/12/2009, n. 317
- Sent. C. Cost. 29/10/2009, n. 274
- L. 23/07/2009, n. 99
- L. 15/07/2009, n. 94
- L. 30/06/2009, n. 85
- L. 18/06/2009, n. 69
- Sent. C. Cost. 11/06/2009, n. 173
- Sent. C. Cost. 24/04/2009, n. 121
- D.L. 23/02/2009, n. 11 (L. 23/04/2009, n. 38)
- Sent. C. Cost. 05/12/2008, n. 400
- Sent. C. Cost. 10/10/2008 n. 336
- Sent. C. Cost. 30/07/2008, n. 305
- Sent. C. Cost. 20/06/2008, n. 219
- D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125)
- Sent. C. Cost. 04/04/2008, n. 85
- L. 18/03/2008, n. 48
- Sent. C. Cost. 20/07/2007, n. 320
- Sent. C. Cost. 06/02/2007, n. 26
- Sent. C. Cost. 21/11/2006, n. 381
- L. 20/02/2006, n. 46
- Sent. C. Cost. 03/11/2005, n. 408
- D.L. 27/07/2005, n. 144 (L. 31/07/2005, n. 155)
- Sent. C. Cost. 22/07/2005, n. 299
- D.L. 21/02/2005, n. 17 (L. 22/04/2005, n. 60)
- Sent. C. Cost. 29/01/2005, n. 63
- Sent. C. Cost. 21/07/2004, n. 253
- L. 08/04/2004, n. 95
- L. 11/08/2003, n. 228
- Sent. C. Cost. 18/06/2003, n. 212
- Sent. C. Cost. 23/05/2003, n. 169
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313
- L. 07/11/2002, n. 248
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- Sent. C. Cost. 16/04/2002 n. 120
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- D.L. 18/10/2001, n. 374 (L. 15/12/2001, n. 438)
- Sent. C. Cost. 06/07/2001, n. 224
- Sent. C. Cost. 04/04/2001, n. 95
- L. 27/03/2001, n. 97
- L. 26/03/2001, n. 128
- L. 19/03/2001, n. 92
- L. 06/03/2001, n. 60
- L. 01/03/2001, n. 63
- L. 07/12/2000, n. 397
- D.L. 24/11/2000, n. 341 (L. 19/01/2001, n. 4)
- Sent. C. Cost. 18/11/2000, n. 504
- Sent. C. Cost. 14/07/2000, n. 283
- Sent. C. Cost. 13/06/2000, n. 186
- L. 05/06/2000 n. 144
- D.L. 07/04/2000, n. 82 (L. 05/06/2000, n. 144)
- L. 16/12/1999, n. 479
- D.L. 27/09/1999, n. 330 (L. 23 /11/1999, n. 438)
- Sent. C. Cost. 22/07/1999, n. 341
- L. 12/07/1999, n. 231
- Sent. C. Cost. 02/04/1999, n. 109
- D.L. 22/02/1999, n. 29 (L. 21/04/1999, n. 109)
- Sent. C. Cost. 17/02/1999, n. 32
- L. 02/12/1998, n. 420
- L. 23/11/1998, n. 405
- Sent. C. Cost. 02/11/1998, n. 361
- Sent. C. Cost. 09/07/1998 n. 262
- Sent. C. Cost. 16/04/1998, n. 112
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- Sent. C. Cost. 30/12/1997, n. 446
- Sent. C. Cost. 21/11/1997, n. 346
- Sent. C. Cost. 30/07/1997, n. 283
- L. 16/07/1997, n. 234
- Sent. C. Cost. 24/06/1997, n. 192
- Sent. C. Cost. 03/04/1997, n. 77
- Sent. C. Cost. 23/01/1997, n. 10
- Sent. C. Cost. 02/11/1996, n. 371
- D.L. 23/10/1996, n. 553 (L. 23/12/1996, n. 652)
- Sent. C. Cost. 22/10/1996, n. 354
- Sent. C. Cost. 22/10/1996, n. 353
- Sent. C. Cost. 25/07/1996, n. 310
- Sent. C. Cost. 09/07/1996, n. 238
- Sent. C. Cost. 27/06/1996 n. 223
- Sent. C. Cost. 20/05/1996, n. 151
- Sent. C. Cost. 24/04/1996, n. 131
- Sent. C. Cost. 15/03/1996, n. 71
- Sent. C. Cost. 15/03/1996, n. 70
- Sent. C. Cost. 29/12/1995, n. 530
- Sent. C. Cost. 11/12/1995, n. 497
- Sent. C. Cost. 15/09/1995, n. 432
- L. 08/08/1995, n. 332
- Sent. C. Cost. 24/02/1995, n. 60
- Sent. C. Cost. 24/02/1995, n. 59
- Sent. C. Cost. 20/02/1995, n. 50
- Sent. C. Cost. 30/12/1994, n. 453
- Sent. C. Cost. 27/07/1994, n. 353
- Sent. C. Cost. 30/06/1994, n. 265
- Sent. C. Cost. 08/06/1994, n. 219
- Sent. C. Cost. 31/03/1994, n. 109
- Sent. C. Cost. 10/03/1994, n. 77
- Sent. C. Cost. 16/12/1993, n. 439
- Sent. C. Cost. 03/12/1993, n. 423
- D.L. 14/05/1993, n. 139 (L. 14/07/1993, n. 222)
- Sent. C. Cost. 05/05/1993, n. 214
- Sent. C. Cost. 21/04/1993, n. 180
- Sent. C. Cost. 11/03/1993, n. 76
- Sent. C. Cost. 16/02/1993, n. 54
- Sent. C. Cost. 10/02/1993, n. 41
- Sent. C. Cost. 20/07/1992, n. 340
- D.L. 08/06/1992, n. 306 (L. 07/08/1992, n. 356)
- Sent. C. Cost. 03/06/1992, n. 255
- Sent. C. Cost. 03/06/1992, n. 254
- Sent. C. Cost. 03/06/1992, n. 241
- Sent. C. Cost. 22/04/1992, n. 186
- Sent. C. Cost. 15/04/1992, n. 174
- Sent. C. Cost. 25/03/1992, n. 124
- Sent. C. Cost. 31/01/1992, n. 24
- Sent. C. Cost. 31/01/1992, n. 23
- Sent. C. Cost. 17/01/1992, n. 453
- Sent. C. Cost. 30/12/1991, n. 502
- D.L. 20/11/1991 n. 367 (L. 20/01/1992, n. 8)
- Sent. C. Cost. 12/11/1991, n. 401
- Sent. C. Cost. 31/10/1991, n. 390
- D.L. 09/09/1991 n. 292 (L. 08/11/1991, n. 356)
- Sent. C. Cost. 12/06/1991, n. 259
- D.L. 31/05/1991, n. 164 (L. 22/07/1991, n. 221)
- D.L. 13/05/1991, n. 152 (L. 12/07/1991, n. 203)
- Sent. C. Cost. 23/04/1991, n. 176
- D.L. 01/03/1991 n. 60 (L. 22/04/1991, n. 133)
- Sent. C. Cost. 15/02/1991, n. 81
- D. Leg.vo 14/01/1991, n. 12
- Sent. C. Cost. 03/12/1990, n. 529
- Sent. C. Cost. 26/10/1990, n. 496
- Sent. C. Cost. 12/10/1990, n. 443
- Sent. C. Cost. 02/07/1990, n. 313
- Sent. C. Cost. 31/05/1990, n. 274
- Sent. C. Cost. 12/04/1990, n. 183
- L. 19/03/1990, n. 55
- D. Leg.vo 30/10/1989, n. 351
- D.P.R. 22/09/1988, n. 448
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[Premessa] |
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Art. 1.1. È approvato il testo del codice di procedura penale, allegato al presente d |
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PARTE PRIMA |
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LIBRO I - SOGGETTI |
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TITOLO I - GIUDICE |
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Capo I - GIURISDIZIONE |
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Art. 1. - Giurisdizione penale1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di or |
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Art. 2. - Cognizione del giudice1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che si |
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Art. 3. - Questioni pregiudiziali1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è ser |
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Capo II - COMPETENZA |
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Sezione I - Disposizione generale |
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Art. 4. - Regole per la determinazione della competenza1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per c |
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Sezione II - Competenza per materia |
|
Art. 5. - Competenza della corte di assise1. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche stran |
|
Art. 6. - Competenza del tribunale1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza |
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Sezione III - Competenza per territorio |
|
Art. 8. - Regole generali1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. |
|
Art. 9. - Regole suppletive1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice |
|
Art. 10. - Competenza per reati commessi all'estero1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente |
|
Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un uffici |
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Sezione IV - Competenza per connessione |
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Art. 12. - Casi di connessione1. Si ha connessione di procedimenti: |
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Art. 13. - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ord |
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Art. 14. - Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del f |
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Art. 15. - Competenza per materia determinata dalla connessione1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di as |
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Art. 16. - Competenza per territorio determinata dalla connessione1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il re |
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Capo III - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI |
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Art. 18. - Separazione di processi1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputat |
|
Art. 19. - Provvedimenti sulla riunione e separazione1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di uff |
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Capo IV - PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA |
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Art. 20. - Difetto di giurisdizione1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e g |
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Art. 21. - Incompetenza1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo |
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Art. 22. - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza pe |
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Art. 23. - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene all |
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Art. 24. - Decisioni del giudice di appello sulla competenza1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli a |
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Art. 25. - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza &egr |
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Art. 26. - Prove acquisite dal giudice incompetente1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove |
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Art. 27. - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, s |
|
Capo V - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
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Art. 28. - Casi di conflitto1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: |
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Art. 29. - Cessazione del conflitto1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno |
|
Art. 30. - Proposizione del conflitto1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione |
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Art. 31. - Comunicazione al giudice in conflitto1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'art |
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Art. 32. - Risoluzione del conflitto1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le f |
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Capo VI - CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE |
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Art. 33. - Capacità del giudice1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di o |
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Art. 33-bis. - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, “433-bis, secondo comma,&rd |
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Art. 33-ter. - Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica |
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Capo VI bis - PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE |
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Art. 33-septies. - Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado |
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Art. 33-octies. - Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione |
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Capo VII - INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE |
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Art. 34. - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento |
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Art. 35. - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o divers |
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Art. 36. - Astensione1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, |
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Art. 37. - Ricusazione1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: |
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Art. 38. - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in |
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Art. 39. - Concorso di astensione e di ricusazione1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, |
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Art. 40. - Competenza a decidere sulla ricusazione1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello dec |
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Art. 41. - Decisione sulla dichiarazione di ricusazione1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono ma |
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Art. 42. - Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice no |
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Art. 43. - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stes |
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Art. 44. - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazio |
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Capo VIII - RIMESSIONE DEL PROCESSO |
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Art. 45. - Casi di rimessione1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali |
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Art. 46. - Richiesta di rimessione1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è noti |
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Art. 47. - Effetti della richiesta1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. |
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Art. 48. - Decisione1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità del |
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Art. 49. - Nuova richiesta di rimessione1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designa |
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TITOLO II - PUBBLICO MINISTERO |
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Art. 50. - Azione penale1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti |
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Art. 51. - Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale N37; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, |
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Art. 52. - Astensione1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. |
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Art. 53. - Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. |
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Art. 54. - Contrasti negativi tra pubblici ministeri1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari r |
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Art. 54-bis. - Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero)1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa pe |
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Art. 54-ter. - Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata |
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Art. 54-quater. - Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga al |
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TITOLO III - POLIZIA GIUDIZIARIA |
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Art. 55. - Funzioni della polizia giudiziaria1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, |
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Art. 56. - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: |
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Art. 57. - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza |
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Art. 58. - Disponibilità della polizia giudiziaria1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale press |
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Art. 59. - Subordinazione della polizia giudiziaria1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. |
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TITOLO IV - IMPUTATO |
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Art. 60. - Assunzione della qualità di imputato1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decret |
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Art. 61. - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle in |
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Art. 62. - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla pe |
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Art. 63. - Dichiarazioni indizianti1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata |
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Art. 64. - Regole generali per l'interrogatorio1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. 2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o |
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Art. 65. - Interrogatorio nel merito1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il |
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Art. 66. - Verifica dell'identità personale dell'imputato1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie |
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Art. 67. - Incertezza sull'età dell'imputato1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che |
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Art. 68. - Errore sull'identità fisica dell'imputato1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sen |
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Art. 69. - Morte dell'imputato1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, |
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Art. 70. - Accertamenti sulla capacità dell'imputato1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di par |
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Art. 71. - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento “e che tale stato è reversibile”N270, il giudice dispone con ordinan |
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Art. 72. - Revoca dell'ordinanza di sospensione1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del proc |
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Art. 73. - Provvedimenti cautelari1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente |
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TITOLO V - PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA |
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Art. 74. - Legittimazione all'azione civile1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all' |
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Art. 75. - Rapporti tra azione civile e azione penale1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche |
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Art. 76. - Costituzione di parte civile1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procurat |
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Art. 77. - Capacità processuale della parte civile1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. |
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Art. 78. - Formalità della costituzione di parte civile1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazio |
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Art. 79. - Termine per la costituzione di parte civile1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, s |
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Art. 80. - Richiesta di esclusione della parte civile1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. |
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Art. 81. - Esclusione di ufficio della parte civile1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, q |
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Art. 82. - Revoca della costituzione di parte civile1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore sp |
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Art. 83. - Citazione del responsabile civile1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. 2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. |
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Art. 84. - Costituzione del responsabile civile1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. |
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Art. 85. - Intervento volontario del responsabile civile1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procu |
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Art. 86. - Richiesta di esclusione del responsabile civile1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal |
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Art. 87. - Esclusione di ufficio del responsabile civile1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qua |
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Art. 88. - Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul dir |
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Art. 89. - Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udien |
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TITOLO VI - PERSONA OFFESA DAL REATO |
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Art. 90. - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. |
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Art. 90-bis. - Informazioni alla persona offesa1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; |
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Art. 90-ter. - Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza |
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Art. 90-quater. - Condizione di particolare vulnerabilità |
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Art. 91. - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commi |
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Art. 92. - Consenso della persona offesa1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subor |
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Art. 93. - Intervento degli enti o delle associazioni1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazion |
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Art. 94. - Termine per l'intervento1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono int |
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Art. 95. - Provvedimenti del giudice1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappre |
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TITOLO VII - DIFENSORE |
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Art. 96. - Difensore di fiducia1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. |
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Art. 97. - Difensore di ufficio1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. 2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito uff |
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Art. 98. - Patrocinio dei non abbienti1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi pa |
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Art. 99. - Estensione al difensore dei diritti dell'imputato1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'im |
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Art. 100. - Difensore delle altre parti private1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. |
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Art. 101. - Difensore della persona offesa1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo |
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Art. 102. - Sostituto del difensore1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto. |
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Art. 103. - Garanzie di libertà del difensore1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; |
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Art. 104. - Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha dir |
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Art. 105. - Abbandono e rifiuto della difesa1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. |
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Art. 106. - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. |
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Art. 107. - Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorit&agrav |
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Art. 108. - Termine per la difesa1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo d |
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LIBRO II - ATTI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 109. - Lingua degli atti1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. |
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Art. 110. - Sottoscrizione degli atti1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, & |
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Art. 111. - Data degli atti1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'a |
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Art. 112. - Surrogazione di copie agli originali mancanti1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un |
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Art. 113. - Ricostituzione di atti1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell |
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Art. 114. - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare “, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292” N304. |
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Art. 115. - Violazione del divieto di pubblicazione1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubbli |
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Art. 116. - Copie, estratti e certificati1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificat |
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Art. 117. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad |
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Art. 118. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità gi |
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Art. 118-bis. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o |
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Art. 119. - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gl |
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Art. 120. - Testimoni ad atti del procedimento1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: |
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Art. 121. - Memorie e richieste delle parti1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare a |
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Art. 122. - Procura speciale per determinati atti1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura p |
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Art. 123. - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal diret |
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Art. 124. - Obbligo di osservanza delle norme processuali1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudi |
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TITOLO II - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE |
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Art. 125. - Forme dei provvedimenti del giudice1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. |
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Art. 126. - Assistenza al giudice1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario |
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Art. 127. - Procedimento in camera di consiglio1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza p |
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Art. 128. - Deposito dei provvedimenti del giudice1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel di |
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Art. 129. - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste |
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Art. 130. - Correzione di errori materiali1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è |
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Art. 131. - Poteri coercitivi del giudice1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento de |
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Art. 132. - Accompagnamento coattivo dell'imputato1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con d |
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Art. 133. - Accompagnamento coattivo di altre persone1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall |
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TITOLO III - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI |
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Art. 134. - Modalità di documentazione1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. I |
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Art. 135. - Redazione del verbale1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. |
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Art. 136. - Contenuto del verbale1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è comi |
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Art. 137. - Sottoscrizione del verbale1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, &egra |
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Art. 138. - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri |
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Art. 139. - Riproduzione fonografica o audiovisiva1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice. |
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Art. 140. - Modalità di documentazione in casi particolari1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale i |
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Art. 141. - Dichiarazioni orali delle parti1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente |
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Art. 141-bis. - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di deten |
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Art. 142. - Nullità dei verbali1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è |
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TITOLO IV - TRADUZIONE DEGLI ATTI |
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Art. 143 - (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svol |
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Art. 143-bis. - Altri casi di nomina dell'interprete1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto |
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Art. 144. - Incapacità e incompatibilità dell'interprete1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) |
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Art. 145. - Ricusazione e astensione dell'interprete1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudic |
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Art. 146. - Conferimento dell'incarico |
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Art. 147. - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorit |
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TITOLO V - NOTIFICAZIONI |
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Art. 148. - Organi e forme delle notificazioni1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. 2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza |
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Art. 149. - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. |
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Art. 150. - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, |
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Art. 151. - Notificazioni richieste dal pubblico ministero1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di |
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Art. 152. - Notificazioni richieste dalle parti private1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti pri |
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Art. 153. - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai |
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Art. 154. - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offe |
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Art. 155. - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità |
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Art. 156. - Notificazioni all'imputato detenuto1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In |
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Art. 157. - Prima notificazione all'imputato non detenuto1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo |
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Art. 158. - Prima notificazione all'imputato in servizio militare1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risul |
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Art. 159. - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiz |
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Art. 160. - Efficacia del decreto di irreperibilità1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l' |
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Art. 161. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e |
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Art. 162. - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizza |
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Art. 163. - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli arti |
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Art. 164. - Durata del domicilio dichiarato o eletto1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato |
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Art. 165. - Notificazioni all'imputato latitante o evaso1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di |
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Art. 166. - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli arti |
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Art. 167. - Notificazioni ad altri soggetti1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti s |
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Art. 168. - Relazione di notificazione1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla co |
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Art. 169. - Notificazioni all'imputato all'estero1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato |
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Art. 170. - Notificazioni col mezzo della posta1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei |
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Art. 171. - Nullità delle notificazioni1. La notificazione è nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; |
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TITOLO VI - TERMINI |
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Art. 172. - Regole generali1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. 2. I termini si c |
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Art. 173. - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti |
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Art. 174. - Prolungamento dei termini di comparizione1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autori |
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Art. 175. - Restituzione nel termine1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è r |
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Art. 176. - Effetti della restituzione nel termine1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in qua |
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TITOLO VII - NULLITÀ |
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Art. 177. - Tassatività1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è |
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Art. 178. - Nullità di ordine generale1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: |
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Art. 179. - Nullità assolute1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento |
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Art. 180. - Regime delle altre nullità di ordine generale1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo |
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Art. 181. - Nullità relative1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte. |
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Art. 182. - Deducibilità delle nullità1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o |
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Art. 183. - Sanatorie generali delle nullità1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: |
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Art. 184. - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e noti |
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Art. 185. - Effetti della dichiarazione di nullità1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. |
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Art. 186. - Inosservanza di norme tributarie1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza del |
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LIBRO III - PROVE |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 187. - Oggetto della prova1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilit&a |
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Art. 188. - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, |
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Art. 189. - Prove non disciplinate dalla legge1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice pu&og |
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Art. 190. - Diritto alla prova1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con |
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Art. 190-bis. - Requisiti della prova in casi particolari1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente |
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Art. 191. - Prove illegittimamente acquisite1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utili |
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Art. 192. - Valutazione della prova1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. |
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Art. 193. - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civil |
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TITOLO II - MEZZI DI PROVA |
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Capo I - TESTIMONIANZA |
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Art. 194. - Oggetto e limiti della testimonianza1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, i |
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Art. 195. - Testimonianza indiretta1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1. |
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Art. 196. - Capacità di testimoniare1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. |
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Art. 197. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norm |
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Art. 197-bis. - Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. |
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Art. 198. - Obblighi del testimone1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizio |
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Art. 199. - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. |
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Art. 200. - Segreto professionale1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni reli |
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Art. 201. - Segreto di ufficio1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, |
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Art. 202 - Segreto di Stato1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia ogget |
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Art. 203. - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudizia |
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Art. 204 - Esclusione del segreto1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita |
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Art. 205. - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo del |
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Art. 206. - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica |
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Art. 207. - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, |
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Capo II - ESAME DELLE PARTI |
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Art. 208. - Richiesta dell'esame1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come |
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Art. 209. - Regole per l'esame1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 19 |
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Art. 210. - Esame di persona imputata in un procedimento connesso1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio. |
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Capo III - CONFRONTI |
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Art. 211. - Presupposti del confronto1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o in |
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Art. 212. - Modalità del confronto1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve sv |
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Capo IV - RICOGNIZIONI |
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Art. 213. - Ricognizione di persone. Atti preliminari1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i p |
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Art. 214. - Svolgimento della ricognizione1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest |
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Art. 215. - Ricognizione di cose1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinen |
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Art. 216. - Altre ricognizioni1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere |
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Art. 217. - Pluralità di ricognizioni1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del |
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Capo V - ESPERIMENTI GIUDIZIALI |
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Art. 218. - Presupposti dell'esperimento giudiziale1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia |
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Art. 219. - Modalità dell'esperimento giudiziale1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stes |
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Capo VI - PERIZIA |
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Art. 220. - Oggetto della perizia1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o va |
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Art. 221. - Nomina del perito1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di parti |
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Art. 222. - Incapacità e incompatibilità del perito1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) |
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Art. 223. - Astensione e ricusazione del perito1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. |
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Art. 224. - Provvedimenti del giudice1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente |
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Art. 224-bis - Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni “, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale” N254 e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone |
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Art. 225. - Nomina del consulente tecnico1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di n |
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Art. 226. - Conferimento dell'incarico1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle |
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Art. 227. - Relazione peritale1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. |
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Art. 228. - Attività del perito1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali l |
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Art. 229. - Comunicazioni relative alle operazioni peritali1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni |
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Art. 230. - Attività dei consulenti tecnici1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta |
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Art. 231. - Sostituzione del perito1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. |
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Art. 232. - Liquidazione del compenso al perito1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto l |
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Art. 233. - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. |
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Capo VII - DOCUMENTI |
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Art. 234. - Prova documentale1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose median |
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Art. 235. - Documenti costituenti corpo del reato1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque si |
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Art. 236. - Documenti relativi al giudizio sulla personalità1. È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione e |
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Art. 237. - Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento prove |
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Art. 238. - Verbali di prove di altri procedimenti1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. 2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giud |
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Art. 238-bis. - Sentenze irrevocabili1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono |
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Art. 239. - Accertamento della provenienza dei documenti1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il ric |
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Art. 240. - Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e cont |
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Art. 241. - Documenti falsi1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità |
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Art. 242. - Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni |
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Art. 243. - Rilascio di copie1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il gi |
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TITOLO III - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA |
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Capo I - ISPEZIONI |
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Art. 244. - Casi e forme delle ispezioni1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le |
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Art. 245. - Ispezione personale1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facolt&a |
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Art. 246. - Ispezione di luoghi o di cose1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo i |
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Capo II - PERQUISIZIONI |
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Art. 247. - Casi e forme delle perquisizioni1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di rite |
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Art. 248. - Richiesta di consegna1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria |
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Art. 249. - Perquisizioni personali1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del |
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Art. 250. - Perquisizioni locali1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso |
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Art. 251. - Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non pu&ogra |
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Art. 252. - Sequestro conseguente a perquisizione1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l' |
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Capo III - SEQUESTRI |
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Art. 253. - Oggetto e formalità del sequestro1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reat |
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Art. 254. - Sequestro di corrispondenza1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, val |
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Art. 254-bis. - Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di |
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Art. 255. - Sequestro presso banche1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di d |
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Art. 256. - Dovere di esibizione e segreti1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra co |
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Art. 256-bis - Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta |
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Art. 256-ter - Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio det |
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Art. 257. - Riesame del decreto di sequestro1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono stat |
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Art. 258. - Copie dei documenti sequestrati1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamen |
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Art. 259. - Custodia delle cose sequestrate1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria |
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Art. 260. - Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. 2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti |
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Art. 261. - Rimozione e riapposizione dei sigilli1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli |
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Art. 262. - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal |
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Art. 263. - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. |
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Capo IV - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI |
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Art. 266. - Limiti di ammissibilità1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; |
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Art. 266-bis. - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a que |
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Art. 267. - Presupposti e forme del provvedimento1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. “Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, “e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque an |
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Art. 268. - Esecuzione delle operazioni1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. 2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. N356 2-ter. N357 |
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Art. 269. - Conservazione della documentazione1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversaz |
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Art. 270. - Utilizzazione in altri procedimenti1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, |
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Art. 270-bis - Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. 2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copi |
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Art. 271. - Divieti di utilizzazione1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. |
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LIBRO IV - MISURE CAUTELARI |
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TITOLO I - MISURE CAUTELARI PERSONALI |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 272. - Limitazioni alle libertà della persona1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari solta |
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Art. 273. - Condizioni generali di applicabilità delle misure1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi ind |
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Art. 274. - Esigenze cautelari1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo no |
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Art. 275. - Criteri di scelta delle misure1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis “, 612-ter&rd |
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Art. 275-bis. - Particolari modalità di controllo1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostitu |
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Art. 276. - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta |
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Art. 277. - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della |
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Art. 278. - Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun re |
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Art. 279. - Giudice competente1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle |
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Capo II - MISURE COERCITIVE |
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Art. 280. - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere appli |
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Art. 281. - Divieto di espatrio1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territ |
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Art. 282. - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziar |
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Art. 282-bis. - Allontanamento dalla casa familiare1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in p |
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Art. 282-ter. - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla pers |
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Art. 282-quater. - Obblighi di comunicazione1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedi |
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Art. 283. - Divieto e obbligo di dimora1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di as |
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Art. 284. - Arresti domiciliari1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esig |
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Art. 285. - Custodia cautelare in carcere1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediat |
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Art. 285-bis. - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a cust |
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Art. 286. - Custodia cautelare in luogo di cura1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermit&agr |
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Art. 286-bis. - Divieto di custodia cautelare1. N86 |
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Capo III - MISURE INTERDITTIVE |
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Art. 287. - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo ca |
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Art. 288. - Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilit |
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Art. 289. - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. |
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Art. 290. - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle pe |
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Capo IV - FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 291. - Procedimento applicativo1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, “compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,” N310 |
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Art. 292. - Ordinanza del giudice1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la desc |
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Art. 293. - Adempimenti esecutivi1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; |
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Art. 294. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.N91 N90 |
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Art. 295. - Verbale di vane ricerche1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. |
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Art. 296. - Latitanza1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. |
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Art. 297. - Computo dei termini di durata delle misure1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. 2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293. |
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Art. 298. - Sospensione dell'esecuzione delle misure1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un i |
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Capo V - ESTINZIONE DELLE MISURE |
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Art. 299. - Revoca e sostituzione delle misure1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose. 2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e “alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore” |
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Art. 300. - Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. |
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Art. 301. - Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione. |
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Art. 302. - Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediat |
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Art. 303. - Termini di durata massima della custodia cautelare1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre |
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Art. 304. - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della manca |
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Art. 305. - Proroga della custodia cautelare1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo |
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Art. 306. - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del present |
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Art. 307. - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. 1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. |
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Art. 308. - Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. |
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Capo VI - IMPUGNAZIONI |
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Art. 309. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3. |
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Art. 310. - Appello1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. |
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Art. 311. - Ricorso per cassazione1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309. |
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Capo VII - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA |
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Art. 312. - Condizioni di applicabilità1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezz |
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Art. 313. - Procedimento1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato p |
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Capo VIII - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE |
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Art. 314. - Presupposti e modalità della decisione1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. |
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Art. 315. - Procedimento per la riparazione1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza d |
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TITOLO II - MISURE CAUTELARI REALI |
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Capo I - SEQUESTRO CONSERVATIVO |
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Art. 316. - Presupposti ed effetti del provvedimento1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in c |
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Art. 317. - Forma del provvedimento. Competenza1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede. |
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Art. 318. - Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può |
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Art. 319. - Offerta di cauzione1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 31 |
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Art. 320. - Esecuzione sui beni sequestrati1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenz |
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Capo II - SEQUESTRO PREVENTIVO |
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Art. 321. - Oggetto del sequestro preventivo1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro del |
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Art. 322. - Riesame del decreto di sequestro preventivo1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, l |
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Art. 322-bis. - Appello |
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Capo III - IMPUGNAZIONI |
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Art. 324. - Procedimento di riesame1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicil |
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Art. 325. - Ricorso per cassazione1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state seque |
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PARTE SECONDA |
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LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 326. - Finalità delle indagini preliminari1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispett |
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Art. 327. - Direzione delle indagini preliminari1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giud |
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Art. 327-bis. - Attività investigativa del difensore1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazion |
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Art. 328. - Giudice per le indagini preliminari1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. |
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TITOLO II - NOTIZIA DI REATO |
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Art. 330. - Acquisizione delle notizie di reato1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propr |
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Art. 331. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno |
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Art. 332. - Contenuto della denuncia1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica i |
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Art. 333. - Denuncia da parte di privati1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La |
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Art. 334. - Referto1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di p |
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Art. 334-bis. - Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di |
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Art. 335. - Registro delle notizie di reato1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. |
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TITOLO III - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' |
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Art. 336. - Querela1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a |
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Art. 337. - Formalità della querela1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all |
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Art. 338. - Curatore speciale per la querela1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal |
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Art. 339. - Rinuncia alla querela1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazion |
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Art. 340. - Remissione della querela1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procede |
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Art. 341. - Istanza di procedimento1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme dell |
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Art. 342. - Richiesta di procedimento1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto so |
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Art. 343. - Autorizzazione a procedere1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344. 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazi |
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Art. 344. - Richiesta di autorizzazione a procedere1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentat |
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Art. 345. - Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata |
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Art. 346. - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedib |
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TITOLO IV - ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA |
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Art. 347. - Obbligo di riferire la notizia del reato1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le genera |
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Art. 348. - Assicurazione delle fonti di prova1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. |
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Art. 349. - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometric |
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Art. 350. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis. 2. Pri |
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Art. 351. - Altre sommarie informazioni1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. |
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Art. 352. - Perquisizioni1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. |
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Art. 353. - Acquisizione di plichi o di corrispondenza1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro. |
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Art. 354. - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. |
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Art. 355. - Convalida del sequestro e suo riesame1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, |
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Art. 356. - Assistenza del difensore1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolt& |
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Art. 357. - Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: |
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TITOLO V - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO |
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Art. 358. - Attività di indagine del pubblico ministero1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell |
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Art. 359. - Consulenti tecnici del pubblico ministero1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descri |
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Art. 359-bis - Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con de |
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Art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. |
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Art. 361. - Individuazione di persone e di cose1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede |
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Art. 362. - Assunzione di informazioni1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. |
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Art. 363. - Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono inte |
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Art. 364. - Nomina e assistenza del difensore1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione “, a individuazione di persone” N264 o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375. 2. La persona sottoposta alle indagini priva |
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Art. 365. - Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o seq |
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Art. 366. - Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella seg |
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Art. 367. - Memorie e richieste dei difensori1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presenta |
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Art. 368. - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che no |
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Art. 369. - Informazione di garanzia1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, all |
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Art. 369-bis. - Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, "ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis," N215il pubblico mini |
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Art. 370. - Atti diretti e atti delegati1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta,' con l'assistenza necessaria del difensore. 2. Quando p |
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Art. 371. - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite |
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Art. 371-bis. - Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia “e antiterrorismo”N2221. Il procuratore nazionale antimafia “e antiterrorismo”N222esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis “e comma 3-quater “N222e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia “e antiterrorismo”N222. “In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis”N223 dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. “In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.” |
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Art. 372. - Avocazione delle indagini1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: |
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Art. 373. - Documentazione degli atti1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale: a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; |
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Art. 374. - Presentazione spontanea1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presenta |
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Art. 375. - Invito a presentarsi1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza. 2. L'invito a presentarsi contiene: |
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Art. 376. - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnam |
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Art. 377. - Citazioni di persone informate sui fatti1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini. |
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Art. 378. - Poteri coercitivi del pubblico ministero1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nel |
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TITOLO VI - ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO |
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Art. 379. - Determinazione della pena1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a n |
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Art. 380. - Arresto obbligatorio in flagranza1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; N285 b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; |
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Art. 381. - Arresto facoltativo in flagranza1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; |
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Art. 382. - Stato di flagranza1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ov |
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Art. 383. - Facoltà di arresto da parte dei privati1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere |
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Art. 384. - Fermo di indiziato di delitto1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone |
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Art. 384-bis. - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per vi |
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Art. 385. - Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanz |
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Art. 386. - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed |
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Art. 387. - Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza r |
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Art. 387-bis - Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età |
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Art. 388. - Interrogatorio dell'arrestato o del fermato1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del |
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Art. 389. - Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di |
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Art. 390. - Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per |
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Art. 391. - Udienza di convalida1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. "Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso ar |
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TITOLO VI BIS - INVESTIGAZIONI DIFENSIVE |
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Art. 391-bis. - Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter. 3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1: a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; |
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Art. 391-ter. - Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati: |
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Art. 391-quater. - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in |
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Art. 391-quinquies. - Potere di segretazione del pubblico ministero1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pu |
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Art. 391-sexies. - Accesso ai luoghi e documentazione1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o a |
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Art. 391-septies. - Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha |
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Art. 391-octies. - Fascicolo del difensore1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito. |
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Art. 391-nonies. - Attività investigativa preventiva1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione deg |
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Art. 391-decies. - Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513. |
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TITOLO VII - INCIDENTE PROBATORIO |
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Art. 392. - Casi1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è |
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Art. 393. - Richiesta1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la |
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Art. 394. - Richiesta della persona offesa1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incid |
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Art. 395. - Presentazione e notificazione della richiesta1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giu |
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Art. 396. - Deduzioni1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottopost |
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Art. 397. - Differimento dell'incidente probatorio1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova. |
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Art. 398. - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. 2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce: a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all'assunzione della p |
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Art. 399. - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per co |
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Art. 400. - Provvedimenti per i casi di urgenza1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere c |
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Art. 401. - Udienza1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa. 2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indag |
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Art. 402. - Estensione dell'incidente probatorio1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chi |
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Art. 403. - Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili sol |
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Art. 404. - Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a |
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TITOLO VIII - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI |
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Art. 405. - Inizio dell'azione penale. Forme e termini1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. |
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Art. 406. - Proroga del termine1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.N118 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. N118 |
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Art. 407 - Termini di durata massima delle indagini preliminari1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; |
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Art. 408. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti da |
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Art. 409. - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. |
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Art. 410. - Opposizione alla richiesta di archiviazione1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indag |
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Art. 410-bis - Nullità del provvedimento di archiviazione1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'ar |
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Art. 411. - Altri casi di archiviazione1. Le disposizioni “degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis”N272 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità “, che la persona sottoposta alle indagini non & |
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Art. 412. - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale1. “Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non eser |
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Art. 413. - Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chied |
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Art. 414. - Riapertura delle indagini1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, i |
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Art. 415. - Reato commesso da persone ignote1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. |
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Art. 415-bis. - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari. |
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TITOLO IX - UDIENZA PRELIMINARE |
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Art. 416. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415-bis, nonché da |
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Art. 417. - Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le general |
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Art. 418. - Fissazione dell'udienza1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il |
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Art. 419. - Atti introduttivi1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che ", qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies" |
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Art. 420. - Costituzione delle parti1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. |
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Art. 420-bis. - Assenza dell'imputato1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo |
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Art. 420-ter. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. |
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Art. 420-quater. - Sospensione del processo per assenza dell'imputato |
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Art. 420-quinquies. - Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove |
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Art. 421. - Discussione1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. 2. Il pubblic |
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Art. 421-bis. - Ordinanza per l'integrazione delle indagini1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indag |
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Art. 422. - Attività di integrazione probatoria del giudice1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. |
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Art. 423. - Modificazione dell'imputazione1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero |
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Art. 424. - Provvedimenti del giudice1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non |
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Art. 425. - Sentenza di non luogo a procedere1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non c |
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Art. 426. - Requisiti della sentenza1. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; |
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Art. 427. - Condanna del querelante alle spese e ai danni1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo St |
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Art. 429. - Decreto che dispone il giudizio1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; |
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Art. 430. - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico min |
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Art. 430-bis. - Divieto di assumere informazioni1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore as |
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Art. 431. - Fascicolo per il dibattimento1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: |
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Art. 432. - Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascic |
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Art. 433. - Fascicolo del pubblico ministero1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti |
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TITOLO X - REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE |
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Art. 434. - Casi di revoca1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si s |
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Art. 435. - Richiesta di revoca1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già stat |
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Art. 436. - Provvedimenti del giudice1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. |
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Art. 437. - Ricorso per cassazione1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il |
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LIBRO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI |
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TITOLO I - GIUDIZIO ABBREVIATO |
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Art. 438. - Presupposti del giudizio abbreviato1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. N341 2. La richiesta può |
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Art. 441. - Svolgimento del giudizio abbreviato1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423. |
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Art. 441-bis. - Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per de |
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Art. 442. - Decisione1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI |
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Art. 444. - Applicazione della pena su richiesta1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis,600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografi |
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Art. 445. - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 24 |
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Art. 446. - Richiesta di applicazione della pena e consenso1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se &egrav |
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Art. 447. - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, co |
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Art. 448. - Provvedimenti del giudice1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto del |
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TITOLO III - GIUDIZIO DIRETTISSIMO |
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Art. 449. - Casi e modi del giudizio direttissimo1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 2. Se l'arresto non &egrav |
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Art. 450. - Instaurazione del giudizio direttissimo1.Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. |
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Art. 451. - Svolgimento del giudizio direttissimo1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti. 2. La persona offesa e |
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Art. 452. - Trasformazione del rito1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti |
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TITOLO IV - GIUDIZIO IMMEDIATO |
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Art. 453. - Casi e modi di giudizio immediato1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi |
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Art. 454. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. |
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Art. 455. - Decisione sulla richiesta di giudizio immediato1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio i |
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Art. 456. - Decreto di giudizio immediato1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. |
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Art. 457. - Trasmissione degli atti1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il gi |
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Art. 458. - Richiesta di giudizio abbreviato1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini prel |
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TITOLO V - PROCEDIMENTO PER DECRETO |
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Art. 459. - Casi di procedimento per decreto1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è i |
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Art. 460. - Requisiti del decreto di condanna1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del |
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Art. 461. - Opposizione1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il de |
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Art. 462. - Restituzione nel termine per proporre opposizione1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituit |
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Art. 463. - Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone im |
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Art. 464. - Giudizio conseguente all'opposizione1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, comma, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; “si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6- |
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Art. 464-bis. - Sospensione del procedimento con messa alla prova1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. La richiesta può essere proposta, oralm |
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Art. 464-ter. - Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari |
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Art. 464-quater. - Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127. |
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Art. 464-quinquies. - Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova |
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Art. 464-septies. - Esito della messa alla prova |
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Art. 464-octies. - Revoca dell'ordinanza |
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LIBRO VII - GIUDIZIO |
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TITOLO I - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO |
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Art. 465. - Atti del presidente del tribunale o della corte di assise1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispo |
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Art. 466. - Facoltà dei difensori1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà |
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Art. 467. - Atti urgenti1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di |
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Art. 468. - Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. |
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Art. 469. - Proscioglimento prima del dibattimento1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il |
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TITOLO II - DIBATTIMENTO |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 470. - Disciplina dell'udienza1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal pre |
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Art. 471. - Pubblicità dell'udienza1. L'udienza è pubblica a pena di nullità. 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone ch |
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Art. 472. - Casi in cui si procede a porte chiuse1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. |
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Art. 473. - Ordine di procedere a porte chiuse1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcun |
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Art. 474. - Assistenza dell'imputato all'udienza1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che |
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Art. 475. - Allontanamento coattivo dell'imputato1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento del |
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Art. 476. - Reati commessi in udienza1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma d |
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Art. 477. - Durata e prosecuzione del dibattimento1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente |
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Art. 478. - Questioni incidentali1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giu |
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Art. 479. - Questioni civili o amministrative1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministra |
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Art. 480. - Verbale di udienza1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati: |
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Art. 481. - Contenuto del verbale1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente |
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Art. 482. - Diritto delle parti in ordine alla documentazione1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente ne |
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Art. 483. - Sottoscrizione e trascrizione del verbale1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale |
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Capo II - ATTI INTRODUTTIVI |
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Art. 484. - Costituzione delle parti1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituz |
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Art. 490. - Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coatt |
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Art. 491. - Questioni preliminari1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, |
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Art. 492. - Dichiarazione di apertura del dibattimento1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente |
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Art. 493. - Richieste di prova1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indican |
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Art. 494. - Dichiarazioni spontanee dell'imputato1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha |
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Art. 495. - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis.Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa |
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Capo III - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE |
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Art. 496. - Ordine nell'assunzione delle prove1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubb |
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Art. 497. - Atti preliminari all'esame dei testimoni1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. |
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Art. 498. - Esame diretto e controesame dei testimoni1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame pu |
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Art. 499. - Regole per l'esame testimoniale1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande c |
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Art. 500. - Contestazioni nell'esame testimoniale1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. 2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono es |
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Art. 501. - Esame dei periti e dei consulenti tecnici1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull' |
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Art. 502. - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consu |
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Art. 503. - Esame delle parti private1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato. 2. L'esame si sv |
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Art. 504. - Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso de |
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Art. 505. - Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 posso |
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Art. 506. - Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove as |
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Art. 507. - Ammissione di nuove prove1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessa |
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Art. 508. - Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente cit |
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Art. 509. - Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non si |
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Art. 510. - Verbale di assunzione dei mezzi di prova1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti |
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Art. 511. - Letture consentite1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 2. La lettura di verbali di dichiarazio |
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Art. 511-bis. - Lettura di verbali di prove di altri procedimenti1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti |
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Art. 512. - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti |
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Art. 512-bis. - Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri el |
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Art. 513. - Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare1. Il giudice, se l'imputato è N203 assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria |
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Art. 514. - Letture vietate1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichia |
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Art. 515. - Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a no |
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Capo IV - NUOVE CONTESTAZIONI |
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Art. 517. - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento |
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Art. 518. - Fatto nuovo risultante dal dibattimento1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle for |
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Art. 519. - Diritti delle parti1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presiden |
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Art. 520. - Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 5 |
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Art. 521. - Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purch |
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Art. 521-bis. - Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste |
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Art. 522. - Nullità della sentenza per difetto di contestazione1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullit |
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Capo V - DISCUSSIONE FINALE |
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Art. 523. - Svolgimento della discussione1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi p |
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Art. 524. - Chiusura del dibattimento1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento. |
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TITOLO III - SENTENZA |
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Capo I - DELIBERAZIONE |
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Art. 525. - Immediatezza della deliberazione1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. |
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Art. 526. - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da |
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Art. 527. - Deliberazione collegiale1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono |
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Art. 528. - Lettura del verbale in camera di consiglio1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia |
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Capo II - DECISIONE |
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Sezione I - Sentenza di proscioglimento |
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Art. 529. - Sentenza di non doversi procedere1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giu |
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Art. 530. - Sentenza di assoluzione1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabi |
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Art. 531. - Dichiarazione di estinzione del reato1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è |
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Art. 532. - Provvedimenti sulle misure cautelari personali1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato |
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Sezione II - Sentenza di condanna |
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Art. 533. - Condanna dell'imputato1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. |
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Art. 535. - Condanna alle spese1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.... |
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Art. 537. - Pronuncia sulla falsità di documenti1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. |
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Sezione III - Decisione sulle questioni civili |
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Art. 538. - Condanna per la responsabilità civile1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarci |
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Art. 539. - Condanna generica ai danni e provvisionale1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile |
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Art. 540. - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata prov |
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Art. 541. - Condanna alle spese relative all'azione civile1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsa |