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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 24/02/2014, n. 1
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- L.R. 05/08/2014, n. 21
- Sent. Corte Cost. 12/03/2015, n. 32
- L.R. 29/12/2014, n. 41
- L.R. 07/04/2015, n. 12
- Sentenza C. Cost. 14/07/2015, n. 149
- L.R. 23/09/2015, n. 17
- L.R. 01/12/2015, n. 20
- L.R. 01/03/2016, n. 4
- Sentenza C. Cost. 13/07/2017, n. 173
- L.R. 28/12/2017, n. 29
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Oggetto)1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le norme relative alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni concernent |
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TITOLO II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
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Articolo 2 - (Finalità)1. Il presente titolo, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di servizio idrico integrato e in attuazione dell’articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina e attribuisce le funzioni in materia di servizio idrico integrato. |
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Articolo 3 - (Funzioni della Regione)1. Nell’ambito delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni in materia la Regione esercita le seguenti funzioni: a) formula indirizzi e linee guida ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6; b) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere; |
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Articolo 4 - (Principi relativi al controllo della qualità delle acque)1. La Regione adotta provvedimenti volti a: a) incentivare il consumo umano di acqua prelevata direttamente dalle reti pubbl |
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Articolo 5 - (Ambiti territoriali ottimali (ATO))1. La presente legge individua, sul territorio ligure, gli ambiti territoriali ottimali, di seguito denominati ATO, come delimitati nella cartografia di cui all’allegato A e costituiti dai comuni di cui all’allegato B, ai fini dell’organizzazione del ser |
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Articolo 6 - (Ente d’ambito)1. All’interno di ciascun ATO tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato stabilite dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono attribuite ai comuni facenti parte dell’ambito, che le esercitano in forma associata secondo il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni attraverso l’Ente d’ambito. 2. Gli enti d’ambito operano in nome e per conto dei comuni in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui al comma 4, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato. 3. Ai fini della costituzione degli enti d’ambito, i comuni ricadenti in ciascun ATO approvano la convenzione di cui al comma 4. 4. La convenzione individua le de |
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Articolo 7 - (Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato)1. Al fine di facilitare una gestione efficace ed efficiente del servizio idrico integrato, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalla direttiva 2000/60/CE e dell’adempimento alla direttiva 91/271 |
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Articolo 8 - (Piani d’ambito)1. Entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, gli enti d’ambito provvedono, previa verifica dei piani vigenti, alla predisposizione dei piani d’ambito ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioniN14. 2. Il programma degli interventi ed il piano economico finanziario, quali atti costituenti il Piano d’ambito, sono elaborati in base a quanto indicato rispettivamente a |
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Articolo 9 - (Gestione partecipata e trasparenza del servizio idrico)1. Le sedute dell’Assemblea dell’Ente d’ambito sono pubbliche. Della convocazione e |
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Articolo 10 - (Facoltà di gestione autonoma)1. I comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all’ATO, hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l’inte |
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Articolo 11 - (Esercizio dei poteri sostitutivi)1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 63 dello Statuto regionale. Il Presidente d |
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TITOLO III - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI |
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Articolo 13 - (Finalità)1. Il presente titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali, in attuazione della normativa nazionale di settore e dell’arti |
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Articolo 14 - (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani)1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri. |
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Articolo 15 - (Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti)1. L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da: a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato; b) gli Assessori regionali competenti; c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato; d) i Presidenti delle province o loro delegati. |
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Articolo 16 - (Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi)1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata ai sensi dell’articolo 14, comma 4. |
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Articolo 17 - (Determinazione della tariffa)1. I comuni determ |
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Articolo 18 - (Segreteria dell’Autorità d’ambito) |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI A CICLO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI, FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo 19 - (Percorso partecipativo)1. Nel processo di formazione dei piani previsti dalla presente legge la Regione assicura un percorso |
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Articolo 20 - (Clausola di salvaguardia)1. Nel caso di cambio del soggetto gestore sono salvaguardati i livelli occupazionali e le posizioni |
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Articolo 21 - (Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti) |
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Articolo 22 - (Disposizioni transitorie relative al Titolo II)1. I comuni costituiscono gli enti d’ambito entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli enti d’ambito subentrano in tutti i rapp |
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Articolo 23 - (Disposizioni transitorie relative al Titolo III) |
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Articolo 24 bis - (Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica) |
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Articolo 25 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione dell’Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del |
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Articolo 26 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 25, comma 4, si provvede con gli introiti dei canoni iscritti nel bilancio regionale, come segue: |
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Articolo 27 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a |
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Allegato A |
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Allegato B - Ambiti territoriali ottimali- ATO
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