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06/02/2024

Professioni - Tariffe minime obbligatorie, contrasto con il diritto UE

Secondo la Corte di giustizia europea, la normativa nazionale che renda obbligatorie le tariffe minime stabilite dal Consiglio dell’ordine forense è in contrasto con le norme europee sulla libera concorrenza e va disapplicata dal giudice.

Le questioni sottoposte alla Corte europea traevano origine da una controversia in cui una società bulgara aveva avanzato domanda di risarcimento dei danni al suo assicuratore; nella domanda erano inclusi gli onorari dell’avvocato. La resistente sosteneva che gli onorari richiesti fossero eccessivi e ne chiedeva la riduzione.
In sostanza si trattava di stabilire se il giudice, nel rideterminare gli importi dei servizi legali, potesse determinarli al di sotto della soglia prevista dalla normativa nazionale che rendeva obbligatorie le tariffe minime fissate dal Consiglio nazionale dell’Ordine forense.

Secondo i giudici europei, sentenza 25/01/2024, causa C-438/22, la normativa nazionale che non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati, come il Consiglio superiore dell’ordine forense, e non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, deve essere considerata una restrizione della libera concorrenza in contrasto con le norme UE in materia (art. 101, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE).
In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza enunciato dal suddetto art. 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.
Di conseguenza il giudice è tenuto a disapplicare tale normativa, sulla base del principio del primato del diritto dell’Unione, che gli impone di disapplicare all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto europeo dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o di tale prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Tale impostazione non risente del fatto che gli importi minimi previsti dal regolamento emanato dal Consiglio dell’Ordine riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi del professionista, poichè tutti gli avvocati sono tenuti a essere membri dell’associazione che ha adottato il regolamento medesimo.
Sul punto, la Corte ha spiegato che il prezzo di un servizio fissato in un accordo o in una decisione adottati da tutti gli operatori del mercato non può essere considerato un prezzo reale di mercato. Al contrario, l’azione concertata sui prezzi dei servizi costituisce una grave distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE, che proprio impedisce l’applicazione di prezzi reali di mercato.

Dalla redazione