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D. P.G.R. Toscana 08/01/2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).
Con le modifiche introdotte da:
- D.Pres.G.R. 07/07/2014, n. 38/R
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Preambolo

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 R (Norme in materia di inquinamento acustico), ed in particolare l’articolo 2, comma 1;

Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18/07/2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 897 del 29/10/2013 che ha approvato lo schema di regolamento ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto, nella seduta del 26 novembre 2013;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 5 dicembre 2013;

Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione de

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Capo I - Oggetto e definizioni
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Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 R (Norme in materia di inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall’articolo 4 della l.r. 89/1998, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) aree di qualità: le aree di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico in cui i comuni pos sono indi

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Capo II - Piano comunale di classificazione acustica del territorio
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Art. 3 - Contenuti ed elaborati del piano comunale di classificazione acustica

1. Il piano comunale di classificazione acustica contiene la classificazione acustica del territorio che, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, individua zone di dettaglio acusticamente omogenee all’interno del territorio comunale e assegna le classi di destinazione d’uso del territorio con i relativi valori di cui all’articolo 1 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

2. Gli elaborati del piano comunale di clas

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Art. 4 - Criteri generali per la classificazione acustica del territorio

1. La classificazione acustica del territorio tiene conto delle attuali destinazioni d’uso del territorio nonché di quelle possibili sulla base delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici in vigore. Essa è effettuata nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10.

2. Ai fini del rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

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Art. 5 - Individuazione delle zone di classe I

1. Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del presente regolamento, la classificazione delle aree in classe I è effettuata anche attraverso specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Qualora non sia possibile classificare in classe I le aree ospedaliere e scolastiche, comprendenti l’edificio, i parchi e i giardini di pertinenza, in considerazione del rumore dalle stesse indotto o della loro localizzazione all’interno dei centri abitati, si applicano gli indirizzi di cui all’Allegato 1 del presente regolamento.

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Art. 6 - Individuazione delle zone in classe V e VI

1. La classificazione delle aree nelle classi V e VI è effettuata tenendo conto delle destinazioni industriali e produttive previste negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle cla

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Art. 7 - Individuazione delle zone in classe II, III e IV

1. La classificazione delle aree nelle classi II, III e IV è effettuata sulla base dei seguenti parametri da valutare su un ambito territoriale equivalente almeno alla sezione di censimento ISTAT:

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Art. 8 - Classificazione in presenza di viabilità stradale e ferroviaria

1. La classificazione in presenza di ferrovie e strade di grande comunicazione è effettuata sulla base delle indicazioni co

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Art. 9 - Classificazione in presenza di aeroporti

1. La classificazione acustica delle aree adiacenti alle zone A, B e C, di cui al decreto del Ministe

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Art. 10 - Verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto

1. Lo schema di zonizzazione ottenuto dall’applicazione dei criteri individuati agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 è sottoposto ad una successiva verifica, anche ai fini della sua ottimizzazione, attraverso l’effettuazione di specifiche indagini fonometriche e l’acquisizione dei dati acustici relativi al territorio, mediante misurazioni effettuate sulle sorgenti di rumore presenti, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento.

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Art. 11 - Criteri per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto

1. Nell’ambito del piano comunale di classificazione acustica, i comuni individuano le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazio

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Art. 12 - Criteri per l’individuazione delle zone silenziose

1. I criteri, le condizioni ed i valori limite per l’individuazione delle zone silenziose, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere aa) e bb), del d.lgs. 194/2005, sono riportati nell’Allegato 2 del presente regolamento.

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Capo III - Coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici comunali
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Art. 13 - Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Gli strumenti urbanistici sono adeguati alla classificazione acustica del territorio contenuta nel

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Art. 14 - Criteri di verifica della coerenza del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici

1. Il piano comunale di classificazione acustica tiene conto delle destinazioni d’uso del terri

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Capo IV - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto qualora esse comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi
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Art. 15 - Autorizzazioni comunali

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pu

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Art. 16 - Autorizzazioni comunali in deroga

N1 “1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, fermo restando quanto previsto al comma 2.”

N1 “2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all’articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:

a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;

2) venticinque giorni per le aree di classe IV;

3) venti giorni per le aree di classe III;

4) quindici giorni per le aree di classe I o

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Capo V - Piani comunali di risanamento acustico
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Art. 17 - Contenuti obbligatori del piano comunale di risanamento acustico

1. Il piano comunale di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della l.r. 89/1998, è redatto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nell’Allegato 5 del presente regolamento e contiene quanto previsto all’articolo 7, comma 2, della l. 447/1995.

2. Il piano definisce una strategia integrata di

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Capo VI - Modalità per il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico
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Art. 18 - Controllo della documentazione di previsione di impatto acustico

1. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 R (Regolamento recante la disciplina de

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Capo VII - Disposizioni finali
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Art. 19 - Disposizioni finali

1. I piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.

2. Il presente regolamento si applica:

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Allegato 1 - Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica

Parte di provvedimento n formato grafico

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Allegato 2 - Criteri per la individuazione delle zone silenziose di cui all’art. 2 del d.lgs. 194/2005

2.1 Generalità

Il d.lgs. 194/2005 definisce come “zona silenziosa di un agglomerato” una “zona delimitata dall'autorità comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente, non superi un determinato valore limite”. Mentre come “zona silenziosa esterna agli agglomerati” viene definita “una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative”.

L’individuazione di tali zone spetta, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, al comune, che è l’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della L. 447/1995, all’approvazione della classificazione acustica del proprio territorio.

L’individuazione delle zone silenziose è effettuata sulla base:

- della classificazione acustica comunale, con particolare riferimento alle porzioni di territorio classificate in I, II, o III classe;

- della destinazione d’uso del territorio risultante dal piano strutturale (PS) e dal regolamento urbanistico (RU);

- degli ulteriori criteri definiti, nell’ambito del processo partecipativo di cui al successivo paragrafo 2.4, dalle Autorità competenti all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione degli agglomerati, individuate dalla Regione.


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Allegato 3 - Linee Guida sugli elementi da valutare nell’analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica

Si indicano di seguito gli elementi che sono valutati per:

- l’analisi della coerenza tra strumenti urbanistici comunali (e relative varianti) e il piano comunale di classificazione acustica (PCCA) e le sue relative varianti;

- la localizzazione dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario), delle zone industriali, delle attività a grande impatto acustico e delle infrastrutture di trasporto.


3.1 Analisi della coerenza tra strumenti urbanistici comunali e PCCA.

Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e quelle del PCCA sono coerenti tra di loro e, in caso di contrasto, sono coordinate tra di loro, mediante apposite varianti.

La verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali al PCCA è effettuata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r.1/2005 e costituisce un contenuto di tali strumenti urbanistici.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della l.r.89/1998, il quadro conoscitivo del PCCA concorre alla formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali.


3.2 Verifica della coerenza del Piano Comunale di Classificazione Acustica con gli strumenti urbanistici

La verifica della coerenza del PCCA con gli strumenti urbanistici si effettua attraverso l’analisi puntuale delle indicazioni di dettaglio degli strumenti urbanistici con particolare riferimento alla disciplina del patrimonio esistente e delle aree per nuovi impianti a carattere residenziale, alla disciplina delle aree a carattere produttivo, agli interventi per attrezzature e servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché per le infrastrutture di trasporto e mobilità.

Il PCCA fissa gli obiettivi di qualità del territorio comunale e rappresenta la base per pianificare gli interventi di risanamento acustico delle situazioni esistenti già compromesse e per programmare nuovi insediamenti, siano essi fonte di rumore oppure recettori da difendere dal rumore, in modo da ridurre l’esposizione al rumore dei cittadini.

Per la localizzazione di nuove sorgenti di rumore, il PCCA costituisce il piano settoriale di riferimento per pianificare che cosa possa insediarsi in un comparto edificatorio che, dal punto di vista urbanistico, ammetta attività generalmente riconducibili alla destinazione “produttiva”, quali attività artigianali, produttive propriamente dette, commerciali o di servizi, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti 3.4 e 3.5.

Per l’edificazione di recettori in vicinanza di sorgenti rumorose, le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali sono modulate in funzione delle diverse fasi in cui si inserisce la prevista edificazione ossia:

- in fase di individuazione di nuove aree edificabili;

- in fase di elaborazione dei piani attuativi (aree già identificate edificabili dagli strumenti urbanistici in cui possono essere effettuate scelte relative alla localizzazione delle funzioni oppure soluzioni di tipo progettuale su forma e dislocazione degli edifici);

- in fase di progettazione esecutiva del singolo insediamento o di ristrutturazione o ampliamento di costruzioni già esistenti, in cui le scelte spesso possono solo essere di tipo “passivo”, relative all’isolamento dell’involucro di dette costruzioni o relative all’utilizzo dei locali.

Gli strumenti urbanistici comunali considerano anche il rumore tra gli elem

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Allegato 4 - Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici

4.1 Contenuti ed elaborati della domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga

Alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all’articolo 16 del presente regolamento è allegata una relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, che indica e contiene:

a) l’elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;

b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

c) per i cantieri, l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;

d) la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;

e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);

f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.


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Allegato 5 - Criteri e modalità per la predisposizione del piano comunale di risanamento acustico

Il piano comunale di risanamento acustico è predisposto nel rispetto delle seguenti fasi:

1. Fase conoscitiva;

2. Fase propositiva;

3. Fase esecutiva.


5.1 Fase conoscitiva

Nella predisposizione del piano di risanamento non si può prescindere da un'analisi delle caratteristiche delle principali sorgenti di rumore.

La diffusa presenza di rumore nelle aree urbanizzate è dovuta principalmente al traffico veicolare stradale ed alle attività produttive. Inoltre tra le sorgenti primarie di inquinamento acustico ambientale che caratterizzano sia gli agglomerati urbani che le aree extraurbane, va considerato anche il rumore prodotto dalle altre infrastrutture di trasporto.

Nel caso dei mezzi di trasporto, l’analisi delle caratteristiche delle fonti di rumore deve consentire di identificare un insieme di elementi quali:

a) il dato di emissione sonora come informazione primaria;

b) l’entità e la tipologia dei flussi veicolari interessanti l’assetto viario territoriale;

c) le caratteristiche (tipologiche e geometriche) delle differenti strade e la destinazione d’uso dell’edificato limitrofo;

d) la definizione delle fasce di influenza acustica di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie principali e secondarie con quantificazione dei volumi di traffico (numero convogli/ giorno/notte).

Si procede analogamente per le aree in cui sono presenti altre infrastrutture di trasporto.

Tutti questi elementi assumono un rilievo fondamentale nella scelta delle strategie di risanamento da adottare.

Le aree produttive, considerate come poli industriali o artigianali localizzati o come siti puntuali, rappresentano la seconda grande categoria di sorgenti sonore da considerare nel piano di comunale di risanamento.

Infatti il piano comunale di risanamento è redatto tenendo conto dei piani aziendali di risanamento acustico e conseguentemente riporta:

a) la descrizione dell’ubicazione dell’impianto. Tale descrizione deve contenere l’individuazione della tipologia di zona acustica di appartenenza, con allegata planimetria generale dell’impianto nella quale sia individuata l’area occupata dalle attività produttive e da quelle di servizio ed indicate le sorgenti sonore;

b) la descrizione del ciclo produttivo, tipo di attivit&ag

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Allegato 6 - Valutazione delle priorità dei singoli interventi del piano comunale di risanamento acustico

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