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Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 24/12/2013, n. 45

Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti.
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[Premessa]



A Direzioni Reg.li e Terr.li del lavoro

D.G. per l'Attività Ispettiva

Coordinamento Tecni

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1. Attrezzature di lavoro per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione

Il differimento al 22 marzo 2015 “dell’obbligo dell’abilitazione all’uso dell

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2. Riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 dell'accordo 22 febbraio 2012

Limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino a

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3. Possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'accordo 22 febbraio 2012

L’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 20

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4. Termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell'accordo 22 febbraio 2012

I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole"

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