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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Affidamenti di progettazione per opere non ancora finanziate
La Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) ha provveduto a rendere definitiva la norma, inizialmente temporanea, in base alla quale è possibile affidare la progettazione di opere non ancora finanziate.
In particolare, il comma 70, art. 1 della L. 213/2023, interviene sulla disposizione recata dal comma 4, art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), la quale dispone che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
L’intervento provvede a rendere permanente l’applicazione di tale possibilità, non prevedendo più un limite temporale per la cessazione della misura (in precedenza prevista per il periodo 2019-2023).
Inoltre il comma 70, modificando sempre il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal D. Leg.vo 229/2011 in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, anche per la successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.
È utile ricordare a tale proposito che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia - con la Delib. 270/2021, ha evidenziato che “gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare […], le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”.