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L. R. Campania 09/01/2014, n. 1

Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, adottata nel rispetto delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio in forza della distribuzione delle potestà legislative previste all’articolo 117 della Costituzione, delle disposizioni del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea di seguito denominato TFUE, in materia di tutela della concorrenza, della libera circolazione delle merci e dei servizi, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123 relativa ai servizi nel mercato interno, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 R (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 R (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 R (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

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Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. La presente legge non si applica:

a) ai farmacisti ed ai direttori di farmacie, delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 195

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) commercio al dettaglio, l’attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;

b) commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

c) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

d) commercio su aree private, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all’attività;

e) commercio su aree pubbliche, il commercio al minuto effettuato su aree pubbliche, coperte o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, di cui il Comune ha, in forma temporanea o permanente, la disponibilità;

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Art. 4 - (Classificazione degli esercizi commerciali)

1. Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:

a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita “nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera v)” N2;

b) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l’edilizia;

c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita “nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera z)” N2;

d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di v

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Art. 5 - (Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali)

1. Nelle strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie di vendita pari ad almeno 1.000 metri quadrati, sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati ed almeno un servizio igienico per i soggetti portatori di handicap. Negli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.500 metri quadrati di superficie lorda o frazione di essa superiore a 1.000 metri quadrati. Nei mercati in area privata sono presenti almeno un servizio igienico a struttura mobile, ad uso della clientela, per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita o per frazione di essa superiore a 1000 metri

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Art. 6 - (Svolgimento dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 1336 del codice civile, il titolare dell’attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta.

2. Negli esercizi di commercio al dettaglio l’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

3. L’attività di vend

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Art. 7 - (Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale)

1. Per l’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interes

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Art. 8 - (Sportello unico per le attività produttive)

1. L’unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo SUAP, previsto dall&rsq

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CAPO II - Elementi di Programmazione Regionale e Comunale
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Art. 9 - (Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)

1. Per gli utenti diversamente abili sono rimosse le barriere architettoniche present

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Art. 10 - (Strumento comunale d’intervento per l’apparato distributivo)

1. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d’intervento per l’apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Lo strumento d’intervento per l’apparato distributivo, di seguito denominato SIAD, costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico -commerciali. Esso è approvato in adeguamento o in variante. È approvato in adeguamento se l’individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o l’aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d’insediamento. È approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica quando l’applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nella presente legge comporta la realizzazione di nuovi volumi o il cambio delle destinazioni d’uso delle aree o degli edifici interessati, se vietati dal vigente strumento urbanistico generale.

3. Lo SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l’esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili dallo stesso strumento stabilite.

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Art. 11 - (Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico)

1. Lo SIAD delimita l’area del centro storico anche oltre l’individuazione urbanistica e può suddividerla in ulteriori zone di intervento differenziato per la sua salvaguardia e valorizzazione.

2. Lo SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali, anche mediante l’adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, per

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Art. 12 - (Interventi integrati per i centri minori)

1. I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed i Comuni ubicati nelle isole o appartenenti alle Comunità Montane si dotano di un progetto d’intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, de

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Art. 13 - (Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali)

1. Per le finalità della presente legge di valorizzare le attività commerciali dei centri

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Art. 14 - (Promozione delle Associazioni di categoria)

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1. La Giunta regionale, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi pe

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CAPO III - Attività Commerciali in Sede Fissa
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Art. 15 - (Esercizi di vicinato)

1. L’insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.

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Art. 16 - (Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti)

1. Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominato EMI, sono autorizzati dallo SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie stru

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Art. 17 - (Medie strutture di vendita)

1. Per le medie strutture di vendita, lo SIAD disciplina l’apertura, l’aggiunta e l’ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non contemplata dalla presente legge.

2. Il Comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

3. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una

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Art. 18 - (Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita)

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio garantiscono al pubblico i servizi minimi di seguito indicati per ciascuna tipologia di struttura:

a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:

1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;

2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;

3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;

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Art. 19 - (Parametri di valutazione per l’insediamento delle grandi strutture di vendita)

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai parametri qualitativi di valutazione previsti dall’Allegato C e contenuti nella documentazione minima prodotta dai soggetti richiedenti:

a) lo studio dell’impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l’esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i

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Art. 20 - (Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)

1. Il rilascio dell’autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all’osservanza:

a) delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;

b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell’insediamento;

c) della superficie di vendita massima autorizzabile;

d) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;

e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime stabilite per la specifica tipologia di grande struttura di vendita;

f) del positivo riscontro dei parametri di valutazione per l’autorizzazione delle grandi strutture di vendita di cui all’Allegato C;

g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;

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Art. 21 - (Procedure per l’autorizzazione delle grandi strutture di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo SUAP competente.

2. La presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di grandi strutture di vendita e centri commerciali del settore merceologico alimentare e non alimentare di cui alla presente legge regionale è sospesa fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della delibera di Giunta regionale n. 543 del 9 ottobre 2012 avente ad oggetto il progetto di legge (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sviluppo del sistema produttivo) e comunque non oltre il 31 marzo 2014.

3. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è presentata allo SUAP secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, mediante l’apposita modulistica corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione di cui all’Allegato B e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o rapporto giuridico obbligatorio, relativo all’immobile sede dell’attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di

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Art. 22 - (Aree di parcheggio degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell’Allegato A1.

2. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all’Allegato A1 per la superficie di vendita dell’esercizio commerciale.

4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall’Allegato A1 per la superficie di vendita globale comprensiva dell’area di ampliamento.

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Art. 23 - (Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci)

1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di aree destinate all’uso pubblico ed alla movimentazione delle merci secondo le misure dell’Allegato A2. L’adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

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Art. 24 - (Orari di vendita)

1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio so

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Art. 25 - (Vendite straordinarie)

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

2. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.

3. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, oppure all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

4. La vendita sottocosto è comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione è effettuata soltanto con modalità che ne attestano l’avvenuta ricezione da parte dell’ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta elettronica certificata.

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Art. 26 - (Centri di assistenza tecnica e formazione professionale)

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1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, a fornire assistenza tecnica alle imprese commerciali. Essi sono costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lu

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Art. 27 - (Osservatorio regionale sulla rete commerciale)

1. La Regione assicura, con la collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di un apposito Osservatorio al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

2. L’Osservatorio regionale, presieduto dall’Assessore regionale competente o suo delegato, è costituito da:

a) tre dirigenti regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale dell

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CAPO IV - Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche
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Art. 28 - (Definizioni e finalità)

1. Ai fini della legge si intende per:

a) commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) operatore, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;

d) posteggio, la parte di area

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Art. 29 - (Rilevazione del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni, annualmente, con l’ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, provvedono alla rilevazione:

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Art. 30 - (Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni adottano, nello SIAD, il regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene:

a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;

b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;

c) la disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione ed il coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;

d) l’indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;

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Art. 31 - (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche)

1. Il commercio su aree pubbliche è svolto:

a) sui posteggi dati in concessione;

b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l’area non è espressamente preclusa dal Comune.

2. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa previa domanda effettuata con la conforme modulistica ed è svolto da persone fisiche o persone giuridiche in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 7.

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Art. 32 - (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A)

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici alimentare e non alimentare. Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, cioè fino all’8 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, cioè fino al 5 luglio 2017.

2. Per il rilascio di autorizzazioni di tipo A che abilitano anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale i Comuni, sede di posteggio, devono far pervenire alla Regione Campania, presso l’Ufficio regionale competente, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l’appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell’atto istitutivo del mercato a c

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Art. 33 - (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia B)

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni di tipologia B provvede il Comune in cui si in

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Art. 34 - (Modifica del settore merceologico)

1. L’operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree

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Art. 35 - (Trasferimento di residenza)

1. In caso di trasferimento di residenza dell’operatore i dati dell’opera

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1095671 3667327
Art. 36 - (Tasse regionali e comunali)

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti

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1095671 3667328
Art. 37 - (Modalità di esercizio dell’attività)

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune.

2. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati mot

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1095671 3667329
Art. 38 - (Autorizzazioni stagionali)

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Comune sede di posteggio e sono r

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1095671 3667330
Art. 39 - (Adempimenti per l’inizio dell’attività)

1. L’operatore commerciale su aree pubbliche ai fini del rilascio dell’au

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1095671 3667331
Art. 40 - (Definizione dei mercati)

1. Per l’applicazione della legge, i mercati di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e) sono distinti in:

a) mercato giornaliero o rionale, quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

b) mercato giornaliero, di cui alla lettera a) specializzato in particolari merceologie;

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Art. 41 - (Istituzione di un mercato)

1. L’istituzione di un mercato, di cui all’articolo 44, comma 1, è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.

2. Per l’individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i Comuni tengono conto:

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Art. 42 - (Modifica dei mercati)

1. Per modifica di mercato è inteso l’ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la

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Art. 43 - (Trasferimento e sospensione dei mercati)

1. Il trasferimento di un mercato nell’ambito del territorio comunale è delib

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Art. 44 - (Caratteristiche funzionali dei mercati)

1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all’operatore il facile accesso al posteggio e l’adeguata esposizione delle merci.

2. L’ubicazion

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Art. 45 - (Mercati domenicali e festivi)

1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito escl

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Art. 46 - (Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi)

1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche non può essere inferiore ai nove anni; in caso di prescritti o comunque necessari e rilevanti investimenti materiali, non può essere superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. I Comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle Regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.

2. L’assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando di concorso comunale previsto dall’articolo 32, comma 4, al quale partecipano gli operatori commerciali in possesso del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività su aree pubbliche ed i soggetti privi del titolo.

3. Le domande sono inviate al Comune sede di posteggio a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata postale con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

4. In caso di fiere, i cui posteggi sono assegnati mediante pro

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Art. 47 - (Subingresso nella gestione e nella proprietà)

1. L’autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell’autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell’azienda o di affidamento in gestione dell’attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

2. La reintestazione di un’autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 7 e presentata

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Art. 48 - (Anagrafe delle imprese)

1. I Comuni hanno l’anagrafe delle imprese contenente:

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Art. 49 - (Canoni per la concessione del posteggio)

1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dai Comuni.

2. Il canone è applicato esclusivamente dai Comuni che hanno dotato le aree delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali l’asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi.

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CAPO V - Forme Speciali di Vendita
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Art. 50 - (Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a

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Art. 51 - (Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta alla SCIA, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t) da presentare all

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1095671 3667344
Art. 52 - (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla SCIA ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990 da presentare allo SUAP del Comune nel quale l’esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L’attività inizia contestualmente al ricevi

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Art. 53 - (Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta alla SCIA ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, da presentare allo SUAP del Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L’attività può essere iniziata contestualmente al ricevimento della comunicazione.

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Art. 54 - (Propaganda ai fini commerciali)

1. L’esibizione, l’illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di

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Art. 55 - (Commercio elettronico)

1. La Regione promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni volte a:

a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

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Art. 56 - (Commercio all’ingrosso)

1. L’esercente del commercio all’ingrosso non può vendere ai clienti prodotti che non sono oggetto della loro attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l’obbligo di rendere edotta la clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo.

2. L&rs

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CAPO VI - NORME FINALI
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Art. 57 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l’infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l’autorità competente all’accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. L’apertura di esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l’assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura oppure la cessazione dell’attività e, dove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

3. L’ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria sono puniti con le sanzioni previste dal comma 2.

4. L’inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie di cui dall’articolo 25, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro

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1095671 3667351
Art. 58 - (Comunicazioni alla Regione)

1. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale presso l’ufficio regionale competente i dati delle comunicazioni ricevute e delle

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Art. 59 - (Attività promozionali della Regione)

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1095671 3667353
Art. 60 - (Potere sostitutivo)

1. Per assicurare gli adempimenti previsti dalla presente legge, in caso di inerzia d

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Art. 61 - (Regolamento d’attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge nel rispetto dei seguenti motivi imperativi d’interesse generale: la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, la tutela dei consumatori e dei destina

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Art. 62 - (Tavolo di monitoraggio)

1. Presso l’assessorato alle attività produttive è istituito il &

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Art. 63 - (Norma finanziaria)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede

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Art. 64 - (Disposizioni finali ed abrogazioni)

1. Per quanto di competenza, le leggi dello Stato che modificano la disciplina delle materie regolate dalla presente legge prevalgono sulle norme regionali che sono in contrasto con esse.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

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Allegato A1 - Dotazione delle aree destinate a parcheggio

a) Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:


Tipologia dell’esercizio

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Allegato A2 - Dotazione delle aree ad uso pubblico (di cui almeno il cinquanta per cento destinato a verde) e delle aree per la movimentazione delle merci

a) Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito


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Allegato A3 - Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.

2. Relazione illustrat

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Allegato B - Documentazione minima da produrre per la richiesta dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

2. Relazione illustrativa sull’iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;

3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l’insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell’area;

4. Studio sull’impatto della struttura sull’apparato distributivo dell’area di attrazione commerciale (*);

5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché

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Allegato C - Parametri di valutazione per l’insediamento delle grandi strutture di vendita

L’insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

a) studio dell’impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l’esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l’intervento commerciale è compatibile con l’assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;

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