FAST FIND : FL7907

Flash news del
13/12/2023

CILA Superbonus e divieto di proseguire i lavori in presenza di irregolarità pregresse

Secondo TAR Lazio 18386/2023, è legittimo il diniego di proseguire lavori assentiti con CILA Superbonus in presenza di irregolarità edilizie pregresse. Si estende infatti anche alla CILAS il principio generale secondo cui gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi.

Rilevante pronuncia del TAR del Lazio in merito alla possibilità del Comune di inibire lavori avviati tramite CILA Superbonus in presenza di irregolarità edilizie pregresse.
Il TAR Lazio - Roma, 07/12/2023, n. 18386, ha preso in esame il ricorso presentato da un Condominio contro il provvedimento con il quale il Comune aveva imposto il divieto di prosecuzione dei lavori in relazione a interventi avviati tramite CILAS (CILA Superbonus) ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter.

L’INTERVENTO SUPERBONUS AVVIATO DAL CONDOMINIO - Il Condominio in questione - costituito da un complesso immobiliare articolato in quattro corpi di fabbrica, tutti adibiti ad uso residenziale - aveva deliberato di alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico fruendo degli incentivi del Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, nonché stipulato appositi contratti di appalto con l’impresa designata.
In relazione a ciò, il Condominio aveva presentato:
* in primo luogo, una SCIA in sanatoria finalizzata a sanare alcune non conformità rilevate nei prospetti di uno dei fabbricati;
* a seguire, una CILAS riferita agli interventi agevolati da realizzare.

I RILIEVI DEL COMUNE - A valle dei procedimenti edilizi avviati con gli atti di cui sopra, il Comune competente aveva da un lato rilevato una serie di carenze e incongruenze della SCIA in sanatoria, invitando conseguentemente il Condominio a produrre osservazioni e/o integrazioni, e dall’altro dichiarato l’inammissibilità e improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante.
Con riguardo alla CILAS, il Comune contestava in particolare:
* il fatto che sull’immobile oggetto di intervento fossero state realizzate opere in difformità alla licenza edilizia, e che pertanto fino a sanatoria delle stesse non fosse consentito procedere ad alcun tipo di intervento sul fabbricato di che trattasi;
* la mancata produzione a corredo della CILAS dell’elaborato grafico-progettuale con l’individuazione degli interventi da realizzare, la cui presentazione deve secondo il Comune ritenersi necessaria, ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-quinquies, per tutte le opere che non rientrano nell’attività edilizia libera;
* dichiarazioni mendaci dell’Amministratore del Condominio in merito al fatto che l’immobile era stato legittimato con licenza edilizia (in quanto in contrasto con la dichiarazione resa in sede di presentazione della SCIA in sanatoria);
* dichiarazioni mendaci del professionista incaricato a proposito della non necessità di conseguire il nulla osta dell’Autorità di bacino e l’autorizzazione paesaggistica (sosteneva il Comune a tale ultimo proposito la necessità - per la sanatoria delle difformità pregresse - di procedere ad un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004;
* infine, la mancanza degli estremi del deposito del progetto strutturale presso il Genio civile o della relativa autorizzazione sismica.

IL RICORSO DEL CONDOMINIO - Nel formulare ricorso avverso tali determinazioni del Comune, il Condominio asseriva, tra l’altro, che con riguardo alla CILAS la legge non attribuirebbe all’amministrazione alcun potere di valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento, né alcun potere di natura inibitoria.
Il Condominio avanzava altresì una richiesta di risarcimento danni all’Ente, quantificabile secondo il ricorrente quantificabile in misura pari al valore del contributo di cui il Condominio avrebbe potuto fruire in forza dell’esecuzione degli interventi preclusi, e comunque in misura non inferiore all’incremento di valore che l’immobile avrebbe conseguito per effetto dell’esecuzione dei lavori medesimi.

CILA E POTERI DI VIGILANZA E INIBITORI DEL COMUNE - Il TAR ha in proposito ritenuto che - se da un lato l’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 non disciplina per la CILA uno specifico e sistematico procedimento di controllo successivo ancorato a schemi e tempistiche predeterminate (come accade invece per la SCIA in base all’art. 19 della L. 241/1990) - restano in ogni caso fermi in capo al Comune, e devono essere doverosamente esercitati, i generali poteri di vigilanza e repressione in materia urbanistico-edilizia di cui all’art. 27 del D.P.R. 380/2001, commi 1 e 2 (peraltro, in proposito, si veda anche il comma 13-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, a mente del quale “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”).
Il TAR Lazio - Roma, 07/12/2023, n. 18386, sotto questo profilo - pur dando atto dell’esistenza di pronunce che si sono espresse nel senso della nullità dell’atto recante un “diniego di CILA” (in tal senso cfr.: TAR Campania - Salerno, 18/11/2022, n. 3101; TAR Sicilia - Palermo, 15/06/2020, n. 1179; TAR Lazio - Latina, 15/06/2023, n. 424) - ha ritenuto di conformarsi al diverso orientamento secondo cui l’esercizio del potere di vigilanza contro gli abusi edilizi delineato in via generale dall’art. 27 del D.P.R. 380/2001 ben può consistere nel semplice rilievo, non soggetto a termini o procedure particolari (e comunque non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990), dell’inefficacia della CILA in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi (in tal senso cfr.: C. Stato 28/04/2023, n. 4327; TAR Campania - Napoli, 09/03/2023, n. 1548).

CILAS E PREGRESSE IRREGOLARITÀ EDILIZIE SULL’IMMOBILE - Più nello specifico in riferimento alla CILAS, la sentenza TAR Lazio - Roma, 07/12/2023, n. 18386, ha osservato che:
* la decisione di vietare la prosecuzione dei lavori sino alla definizione della SCIA in sanatoria è da ritenersi coerente con il principio secondo cui gli interventi edilizi per essere lecitamente realizzati devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale, e che tale principio generale non può che estendersi anche alla CILA Superbonus di cui al comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020;
* le disposizioni di cui al comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, secondo cui “Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, vanno interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del Superbonus non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile.

PERFEZIONAMENTO DELLA SCIA IN SANATORIA - La sentenza TAR Lazio - Roma, 07/12/2023, n. 18386, ha infine ritenuto di aderire all’orientamento secondo il quale la presentazione della SCIA in sanatoria esige una definizione in forma espressa da parte dell’amministrazione comunale, in assenza della quale il relativo procedimento di sanatoria non può dirsi perfezionato né in senso sfavorevole né, tanto meno, in senso favorevole all’istante (in tal senso vedi anche C. Stato 20/02/2023, n. 1708 - SCIA in sanatoria, necessità di provvedimento espresso della P.A.).

Dalla redazione