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D. Min. Sviluppo Econ. 05/12/2013

Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.
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[Premessa]



Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 R, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed in particolare l'art. 27 (Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas);

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:

- il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti;

- il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;

- l'art. 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

- il considerando 12, con il quale si afferma che l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità, sia nell'utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito;

- il considerando 25, il quale asserisce che: a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale; b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio; c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali; d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo; e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energi

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Art. 1. - Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai sensi del presente decreto si intende per biometano il biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità con la delibera di cui all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 R, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione:

a) nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale;

b) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione;

c) in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

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Art. 2. - Connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione

1. Il soggetto produttore di biometano (di seguito «soggetto produttore») ha facoltà di immettere il biometano, anche tramite carri bombolai:

a) nella rete di trasporto del gas naturale;

b) nella rete di distribuzione del gas naturale;

c) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione esistenti o da realizzare, anche utilizzando reti e serbatoi di stoccaggio ad essi dedicati.

2. Il soggetto produttore può richiedere la connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti di distribuzione o di trasporto del ga

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Art. 3. - Incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale

1. Fatti salvi i commi 3 e 4, l'incentivo per il biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, a condizione, per gli impianti con capacità produttiva superiore a 250 standard metri cubi/ora, che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, o rifiuti in una percentuale di almeno il 50% in peso, è pari alla differenza tra i seguenti due valori espressi in €/MWh con indicazione di due cifre decimali:

a) il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (nel seguito «GME»);

b) il prezzo medio mensile del gas naturale nel medesimo mercato di cui alla lettera a), riscontrato in ciascun mese di immissione del

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Art. 4. - Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale

1. Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità di cui allo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto produttore deve sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che immette in consumo il biometano ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto citato allo stesso comma 1. Tale contratto, che definisce anche la quota parte dell'incentivo di cui al comma 1 da riconoscere al soggetto produttore e specifica la durata della fornitura del biometano, è inviato in copia al GSE che può disporre i relativi controlli.

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Art. 5. - Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento

1. Il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento è incentivato mediante il riconoscimento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da biogas, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, con le modalità e le condizioni ivi previste, salvo quanto disposto ai commi successivi.

2. Qualora il biometano sia utilizzato in un sito diverso

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Art. 6. - Riconversione di impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione esistenti

1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 5 sono riconosciuti in misura pari al 40% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto e in misura pari al 70% per i casi di cui all'art. 4, anche nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che, successi

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Art. 7. - Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere agli incentivi di cui al presente decreto, può presentare domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda riporta almeno: a) soggetto produttore, b) ubicazione e tipologia dell'impianto, c) materie utilizzate, d) tecnologia utilizzata, e) capacità produttiva e destinazione del biometano, comprensiva dei punti identificativi di immissione in rete, f) data di entrata in esercizio, g) producibilità attesa, h) quantificazione degli autoconsumi, i) tipo di incentivazione richiesta.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non o

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Art. 8. - Disposizioni transitorie e varie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità:

a) stabilisce le modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'art. 1, comma 3, ed identifica le modalità e il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5;

b) stabilisce, per i casi di cui all'art. 4, le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile;

c) stabilisce le modalità con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'art. 3, ivi inclusi gli eventuali oneri di cui al comma 3 del medesimo arti

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Art. 9. - Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Nel caso di impianti per la produzione di biometano di proprietà di imprese agricole, singo

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