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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/10/2023, n. 160
L. 27/10/2023, n. 160
L. 27/10/2023, n. 160
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Art. 1. - Finalità e oggetto1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegam |
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Art. 2. - Princìpi e criteri direttivi generali per l’esercizio della delega1. Ai fini dell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) il principio della pluriennalità e della certezza dell’orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell’adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell’effettivo andamento delle misu |
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Art. 3. - Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l’abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l’adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei princìpi generali di cui al |
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Art. 4. - Princìpi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell’offerta di incentivi1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell’autonomia programmatica delle regioni: a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all’occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell’accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l’aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto: 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dim |
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Art. 5. - Coordinamento con gli incentivi regionali1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell’ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decre |
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Art. 6. - Princìpi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall’Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell’ambito del codice degli incentivi, i princìpi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell’articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l’attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l’individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l’accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l’individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolaz |
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Art. 7. - Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche1. All’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma |
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Art. 8. - Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi1. In attuazione del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), nonché con riferimento ai princìpi e criteri direttivi indicati all’articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all’articolo 18 -ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all’articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell’intervento pubblico sin dalla f |
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Art. 9. - Disposizioni finanziarie1. Per le attività di cui all’articolo 8, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all’attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all’impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è a |
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Art. 10. - Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche c |
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