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07/06/2023

Visto di conformità ora per allora crediti bonus edilizi

Una risposta a FAQ dell’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità e la forma per il rilascio del visto di conformità “ora per allora”, finalizzato a limitare la responsabilità solidale del cessionario del credito in occasione di eventuali controlli dell’Amministrazione Finanziaria.

L’art. 121 del D.L. 34/2020, dispone al comma 6 (*) che il recupero delle somme riferite a bonus fiscali edilizi non spettanti, in caso di cessione del credito o sconto in fattura, è effettuato nei confronti del contribuente, e che la responsabilità in solido del cessionario o fornitore che ha applicato lo sconto in fattura è invocabile solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
A sua volta, il comma 1-bis.2 (**), art. 14 del D.L. 50/2022, dispone che - per i crediti sorti prima dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di produrre l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità (cioè per i crediti sorti prima del 12/11/2021, data di entrata in vigore del D.L. 157/2021, che per la prima volta ha introdotto l’obbligo esteso di asseverazione congruità spese e visto di conformità nei casi diversi dal Superbonus) - il cedente (purché soggetto diverso da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e purché si tratti di prima cessione o sconto in fattura) acquisisce “ora per allora l’asseverazione e il visto di congruità al fine di applicare la limitazione della responsabilità per il cessionario.
A tale proposito la Circolare 33/E/2022, al punto 2, ha chiarito che l’acquisizione “ora per allora” opera solo in riferimento ai crediti sorti prima dell’introduzione di tali obblighi documentali, ed è applicabile anche ai casi, pur successivi al 12/11/2021, in cui l’obbligo non sarebbe comunque previsto:
* interventi in edilizia libera di qualsiasi importo;
* interventi di importo non superiore a 10.000 Euro (anche se non in edilizia libera).

(*) Comma modificato dall’art. 14 del D.L. 50/2022, comma 1-bis.1, a sua volta introdotto dall’art. 33-ter del D.L. 115/2022.
(**) Comma introdotto dall’art. 33-ter del D.L. 115/2022.

Ulteriori indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate, con risposta a FAQ del 06/06/2023.
In essa l’Agenzia ha chiarito che la forma di rilascio del visto di conformità “ora per allora” è libera.
Inoltre:
1* il professionista deve (ovviamente) aver preventivamente effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 21 del D.M. 164/1999;
2* nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce;
3* il documento che attesta il rilascio del visto deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta (vedi Riepilogo codici tributo per compensazione crediti bonus edilizi);
- codice fiscale del condominio (se applicabile);
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- tipologia di intervento agevolato;
- anno di sostenimento della spesa;
- ammontare della spesa sostenuta;
- ammontare del credito ceduto;
4* il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario in base alle norme sopra illustrate, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria;
5* l’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite PEC.

Dalla redazione