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06/06/2023

Immediata esecuzione di lavori pubblici nelle zone colpite dall'alluvione

Il D.L. 61/2023 prevede l'applicazione anticipata delle procedure di somma urgenza previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici nelle zone dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dalle alluvioni del mese di maggio.

L'art. 19 del D.L. 01/06/2023, n. 61, recante Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, prevede l'applicazione dell'art. 140 del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) a partire dal 02/06/2023, in caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01/05/2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Tale disposizione si applica in deroga all'art. 229, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede che le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici acquistano efficacia dal 01/07/2023.

L'art. 140 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, il RUP, o altro tecnico dell’amministrazione competente che si rechi prima sul luogo, può disporre:
- la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (l'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 prevede il limite di 200.000 euro);
- l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.

L'art. 19, comma 2, del D.L. 61/2023 prevede inoltre che si applicano, a decorrere dal 02/06/2023, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 11 dell’art. 140, del D. Leg.vo 36/2023, agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali previsti dalle lett. a), b) e c) dell’art. 25, comma 2, del D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1, quali:
- organizzazione e effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
- ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Dalla redazione