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05/06/2023

Sismabonus con asseverazione tardiva e condizioni per la remissione in bonis

Interpello Agenzia entrate 29/05/2023, n. 332: la remissione in bonis per sanare la mancata tempestiva presentazione dell’Allegato B va eseguita entro il termine per la dichiarazione dei redditi della prima quota annuale (e non oltre) nonché prima della eventuale comunicazione all’Agenzia entrate per la cessione del credito (anch’essa sanabile con remissione in bonis).

Tra i requisiti di ordine “burocratico” per l’accesso all’agevolazione del Sismabonus - sia ordinario (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies) che “Super” (art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4), vi è la tempestiva presentazione dell’asseverazione della classe di rischio sismico ante e post-intervento, redatta dal progettista delle strutture in base al modello di cui all’Allegato B al D.M. 58/2017 e corredata da una relazione illustrativa.

La suddetta asseverazione, si sensi dell’art. 3 del D.M. 58/2017, comma 3, va presentata allo sportello unico edilizio contestualmente all’avvio del procedimento edilizio, o al più tardi prima dell’inizio dei lavori, pena la non fruibilità delle agevolazioni.
A tal proposito, tuttavia, l’art. 2-ter del D.L. 16/02/2023, n. 11 (introdotto con la conversione in legge - L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata in G.U. 11/04/2023, n. 85), alla lettera c) del comma 1, consente ora al contribuente la possibilità di usufruire della c.d. “remissione in bonis (di cui all’art. 2 del D.L. 02/03/2012, n. 16, comma 1), con riferimento all’obbligo di presentazione tempestiva dell’asseverazione di cui all’Allegato B.
Vedi per dettagli Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis.

Con la risposta a Interpello 29/05/2023, n. 332 (consultabile in allegato alla presente notizia), l’Agenzia delle entrate ha fornito utili chiarimenti, ribadendo quali sono le condizioni alle quali è possibile attuare l’istituto della remissione in bonis per sanare la mancata tempestiva presentazione del modello.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 332/2023, ha ribadito quanto segue.

1* La tardiva oppure omessa presentazione dell’Allegato B, in quanto non conforme alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.M. 58/2017, non può essere considerata “meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo, e quindi non consente l'accesso al beneficio fiscale (vedi da ultimo Circolare 25/07/2022, n. 28/E, pag. 55).

2* Oltre ai vari requisiti previsti (vedi Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis) l’applicazione della remissione in bonis è limitata al caso in cui l’adempimento sia eseguito entro il termine per la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Ne consegue che -- facendo l’esempio del 2023 - la remissione in bonis consentita dall’art. 2-ter del D.L. 11/2023, lettera c) del comma 1, è applicabile solo ai contribuenti per i quali la prima quota dell’agevolazione sia da fruire nella dichiarazione dei redditi 2023 riferita ai redditi 2022 (scadenza 30/11/2023), escludendo invece coloro per i quali tale prima quota era da fruire nelle dichiarazioni precedenti (dalla dichiarazione 2022 riferita ai redditi 2021, a scendere).

3* L’eventuale remissione in bonis per sanare la mancata tempestiva presentazione dell’Allegato B va eseguita prima della eventuale comunicazione all’Agenzia entrate per la cessione del credito, anch’essa sanabile tramite la remissione in bonis (vedi in proposito Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis).

Dalla redazione