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26/05/2023

Rinuncia ai lavori e diritto di restituzione del contributo di costruzione

In caso di rinuncia o decadenza del permesso di costruire, il Comune deve restituire le somme versate a titolo di oneri concessori. Il diritto alla restituzione sorge anche nel caso di parziale utilizzo del titolo con riferimento alla porzione non realizzata.

Il principio è stato ribadito dal TAR Lazio-Roma 08/05/2023, n. 7699 nell’ambito di una fattispecie in cui la società ricorrente chiedeva la restituzione della somma versata a titolo di oneri concessori in relazione ad un permesso di costruire avente ad oggetto un intervento non realizzato. Il Comune sosteneva di avere percepito le somme in buona fede e di averle impiegate per finalità di interesse pubblico.

DETERMINAZIONE E FUNZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 380/2001, l’esecuzione di un intervento edilizio è assoggettato al pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo costruzione che comprende una quota per oneri di urbanizzazione, commisurata all’effettivo aggravamento del carico urbanistico della zona in cui si verifica l’intervento, e una quota per costo di costruzione, riconducibile all’attività costruttiva in sé considerata.
In proposito il TAR ha spiegato che:
- il costo di costruzione, commisurato alla superficie e volumetria dell'intervento, è volto a “remunerare” la c.d. compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare in ragione della trasformazione del territorio consentita al privato istante;
- gli oneri di urbanizzazione assolvono, invece, alla prioritaria funzione di compensare la collettività per l’ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, quale conseguenza della necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione ovvero di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.

Secondo i giudici, a fronte della sopravvenuta decadenza del permesso di costruire, ovvero della rinuncia allo stesso da parte del relativo titolare, il Comune non ha più titolo a trattenere le somme complessivamente percepite a titolo di oneri concessori, con conseguente obbligo di restituirle. Ed infatti il pagamento degli oneri di cui al citato art. 16, D.P.R. 380/2001 trova titolo non già nel mero rilascio formale del permesso di costruire, quanto piuttosto nella sostanziale trasformazione del preesistente assetto urbanistico-edilizio del territorio comunale, determinata dalla realizzazione del proposito edificatorio assentito.
La mancata alterazione del preesistente assetto urbanistico-edilizio conseguente alla sopravvenuta decadenza del titolo autorizzativo ovvero alla rinuncia allo stesso priva, dunque, di “causa” l’obbligazione di pagamento degli oneri concessori adempiuta dall’interessato, con conseguente diritto di quest’ultimo ad ottenerne la ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (c.d. indebito oggettivo).

REALIZZAZIONE PARZIALE DELLE OPERE - Per completezza, è stato anche precisato che tale diritto alla restituzione, proprio in quanto connesso, dal punto di vista causale, alla realizzazione del proposito edificatorio, sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, con conseguente diritto in capo all’interessato, di ottenere la rideterminazione del contributo e la restituzione della quota di esso calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

DECORRENZA DEGLI INTERESSI - Infine il TAR ha aggiunto che l’incameramento ed il successivo utilizzo “secondo buona fede” delle somme in questione da parte dell’amministrazione non assumono alcuna valenza estintiva/impeditiva dell’obbligo restitutorio, rilevando esclusivamente sul piano della decorrenza degli interessi legali da corrispondere all’interessato.
Nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto al rimborso in favore della ricorrente degli importi indebitamente percepiti dal Comune, oltre agli interessi da calcolarsi a decorrere dall’atto di diffida con cui la società aveva sostanzialmente rinunciato al titolo edilizio, senza rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valuta).

Dalla redazione