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24/05/2023

Appalti pubblici e principio dell'immodificabilità dell'offerta

In tema di appalti pubblici, l'ANAC chiarisce che il principio di immodificabilità dell'offerta non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali di varia natura, è stato chiesto all'ANAC un parere in ordine alla possibilità di accettare i giustificativi presentati dall’aggiudicatario in sede di verifica della congruità dell’offerta, dai quali si desume come l’operatore economico avesse utilizzato un modello di calcolo del ribasso offerto non conforme a quanto stabilito dalla documentazione di gara, e, in caso positivo, circa la possibilità di ricalcolare il ribasso offerto e il punteggio da attribuire all’offerta economica applicando il metodo di calcolo corretto indicato nella legge di gara.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 03/05/2023, n.183, ha dapprima ricordato che in materia vige il principio generale dell'immodificabilità dell’offerta, deducibile dal comma 9 dell’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici. In applicazione di tale principio, si ritiene ammissibile un’attività interpretativa da parte della stazione appaltante della volontà dell’impresa quando questa sia finalizzata a superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta e sempre che sia possibile ricostruire, con esiti certi, l’effettiva volontà del dichiarante senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (si veda in tal senso Sent. C. Stato 11/01/2018, n. 113).
L'ANAC ha poi ritenuto che nel caso di specie la dichiarazione di offerta del primo graduato era priva di ambiguità e, per quanto il ribasso apparisse incongruo, essa non forniva indizi che avrebbero potuto consentire alla stazione appaltante di interpretare con certezza l’effettiva volontà dell’operatore economico come diversa da quanto esplicitamente dichiarato e, soprattutto, nel senso chiarito nei successivi giustificativi. L’asserita effettiva portata dell’impegno negoziale che l’impresa aveva inteso assumere era stata resa nota dall’operatore economico solo successivamente, a seguito di precipua richiesta della stazione appaltante, attraverso una dichiarazione recante effetti modificativi dell’offerta stessa.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha dunque ritenuto la sussistenza di un'inammissibile variazione postuma dei contenuti dell’offerta, non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa, che, pertanto, non poteva essere accettata come giustificazione del prezzo offerto. Per gli stessi motivi, anche la conversione secondo le regole di gara del ribasso offerto dall’impresa si sarebbe tradotta in una inammissibile modifica postuma dell’offerta economica, in violazione della par condicio.

In via generale l'ANAC ha indicato che il principio di immodificabilità dell'offerta non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.

Dalla redazione