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22/05/2023

Appalti pubblici e obbligo della s.a. di verificare sempre il rispetto dei minimi salariali

Con riferimento al costo della manodopera negli appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che la stazione appaltante deve sempre verificare il rispetto dei minimi salariali prima dell'aggiudicazione.

Fattispecie
Nel caso di specie, l’operatore economico, secondo graduato nella gara, aveva contestato la mancata valutazione della congruità dell’offerta economica dell’aggiudicatario. La stazione appaltante aveva replicato sottolineando la facoltatività nel caso di specie della verifica dell’anomalia e l’assenza di elementi specifici che potessero caratterizzare l’offerta del primo classificato come anormalmente bassa.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 09/05/2023, n. 189, ha svolto le seguenti considerazioni:
- sull’attivazione del procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, si è formato un consolidamento orientamento giurisprudenziale, condiviso dall’ANAC stessa, che riconosce all’Amministrazione una ampia discrezionalità in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità;
- la verifica del costo della manodopera è invece necessaria a prescindere dall’emersione di situazioni di anomalia dell’offerta;
- infatti, l’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi (di cui alla lett. d) dell'art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016);
- tale disposizione pone un obbligo generalizzato in capo alla stazione appaltante prescrivendo che essa deve verificare i costi della manodopera indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, prima di procedere all’aggiudicazione della gara;
- la finalità della verifica del costo della manodopera è infatti volta alla tutela del diritto dei lavoratori alla giusta ed equa retribuzione e dunque alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, non tanto e non solo in una logica posta a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze;
- per tale motivo la stazione appaltante deve provvedervi anche quando non sussistono i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Conclusioni ANAC
L'ANAC nel caso di specie ha ritenuto che non sembravano emergere profili di manifesta irrazionalità o illogicità nella scelta della stazione appaltante di non procedere alla valutazione facoltativa della congruità dell’offerta della prima classificata, mentre la stazione appaltante ha illegittimamente omesso di effettuare la verifica prescritta dall’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016.

In via generale, l'ANAC ha indicato che l’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di verificare, con riferimento al costo della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, prima di procedere all’aggiudicazione della gara, indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta.

Dalla redazione