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19/05/2023

Revisione prezzi materiali da costruzione: il D.L. 13/2023 integra il Decreto Aiuti

In tema di appalti pubblici, il D.L. 13/2023 ha integrato le disposizioni del Decreto Aiuti relative alle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

Il comma 5-quinquies, dell'art. 52 del D.L. 13/2023 (convertito in legge con la L. 21/04/2023, n. 41) ha modificato l'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), recante disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che era stato già integrato dalla Legge di bilancio 2023 (si veda Revisione prezzi materiali da costruzione: la Legge di bilancio 2023 integra il Decreto Aiuti ).

In particolare, tramite modifica del comma 6-ter dell'art. 26, del D.L. 50/2022, è stato prorogato al 30/06/2023 (dal 31/12/2022) il termine finale di presentazione delle offerte sulla base delle quali sono stati aggiudicati gli appalti pubblici di lavori sottoposti alla disciplina derogatoria del comma 6-bis, dell'art. 26, del D.L. 50/2022.

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L’art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 (inserito dall’art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197, Legge di bilancio 2023, si veda anche l’art. 7-bis, del D.L. 13/2023), prevede che in relazione agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’art. 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016, applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

L’art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 (inserito dall'art. 1, comma 458, della L. 197/2022, e successivamente, modificato dall'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023), prevede che le disposizioni di cui al suddetto art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori (e alle concessioni di lavori), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 (e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell’80%.
Per le concessioni di lavori, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater dell'art. 26 del D.L. 50/2022 è ammesso fino al 10% della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del D. Leg.vo 50/2016, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

Dalla redazione