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20/04/2023

Affidamento servizi di supporto legale al RUP: chiarimenti ANAC e nuovo Codice appalti

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che la stazione appaltante può affidare all'esterno i servizi di supporto al RUP solo nel caso in cui non sia possibile individuare adeguate professionalità all'interno della p.a.

Quesito
Il quesito proposto all'ANAC riguardava le modalità di affidamento del servizio di supporto giuridico-legale al RUP, con particolare riguardo alla necessità di procedere ad affidamento dello stesso unitamente alla progettazione, nonché alle modalità di determinazione dell’importo a base d’asta, da effettuarsi sulla base del D. Min. Giustizia 17/06/2016 o delle tariffe forensi.

Presupposti, qualifica e modalità di affidamento di incarico di supporto al RUP
In relazione al quesito proposto, l'ANAC ha richiamato i commi 7, 8 e 11, dell'art. 31 del D. Leg.vo 50/2016, nonché le  Linee guida ANAC n. 3, di cui alla Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007, ai sensi dei quali:
- la stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere e, nel caso cui individui un RUP carente dei requisiti richiesti, la stessa può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice appalti;
- ai fini indicati, pertanto, la stazione appaltante dovrà prima operare una ricognizione interna del personale dell’ente e, successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all’esterno, secondo le procedure previste dal Codice appalti.

L'ANAC ha specificato inoltre che l’incarico di supporto al RUP è stato chiaramente qualificato come appalto di servizi da affidare secondo le procedure di aggiudicazione previste e disciplinate dal D. Leg.vo 50/2016.
In quest’ottica, l’attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente.

Distinzione dall'incarico di progettazione
L'ANAC ha aggiunto che l’incarico di supporto giuridico-legale al RUP, con le caratteristiche delineate, va distinto dall’affidamento degli incarichi di architettura e di ingegneria, quindi affidato separatamente dagli stessi.
Allo stesso modo, le modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto non possono riferirsi alle tariffe professionali di cui al D. Min. Giustizia 17/06/2016, che costituisce il riferimento per la determinazione dell’importo a base d’asta per l’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, con esclusione di incarichi di diversa natura, come quelli di supporto giuridico-legale al RUP, per i quali sembrano applicabili più opportunamente le tariffe per professioni legali, di cui al D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55.

Nuovo Codice dei contratti pubblici
Con riferimento al nuovo Codice dei contratti pubblici, si segnala che l'art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 al nuovo Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
L'allegato I.2 al nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dall'allegato I.2. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Inoltre, l'art. 15, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
In proposito, l'allegato I.2 al nuovo Codice dei contratti pubblici, indica che, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990.

Dalla redazione