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25/09/2023

Compensazione crediti bonus edilizi in 10 anni, modalità operative

Analisi del Provvedimento Agenzia entrate 132123/2023 con cui viene data applicazione alla possibilità di compensare in 10 anni invece che in 4 o 5 i crediti derivanti da bonus fiscali edilizi. Esempio pratico. Con successivo provvedimento 22/09/2023, n. 332687, sono state disciplinate le modalità per richiedere l'annullamento della comunicazione, inizialmente considerata irrevocabile.

L’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-quinquies, stabilisce che per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023 (in luogo del termine precedentemente stabilito al 31/10/2022), il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5 (modifiche al comma 4, art. 9 del D.L. 176/2022).
Vedi Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto
La norma è applicabile per le cessioni relative a:
* Superbonus;
* Bonus barriere architettoniche ex art. 119-ter del D.L. 119/2020 (vedi Bonus eliminazione barriere architettoniche fino al 2025);
* Sismabonus (vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione)

L’Agenzia entrate, con il Provvedimento 18/04/2023, n. 132123, ha dato attuazione alla norma in commento, delineando le modalità operative.

AMBITO APPLICATIVO - Il Provvedimento 18/04/2023, n. 132123 dispone che:
* la norma si applica alla quota residua di ciascuna rata annuale non ancora compensata, anche derivante da cessioni successive alla prima;
* tale quota non compensata è ripartita in 10 rate annuali di pari importo decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
* la norma si applica a:
- crediti Superbonus anni 2022 e seguenti, derivanti da comunicazioni inviate entro il 31/10/2022;
- crediti Superbonus, Barriere architettoniche e Sismabonus anni 2023 e seguenti, derivanti da comunicazioni inviate entro il 31/03/2023;
* ciascuna nuova rata annuale può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può più essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita;
* la quota non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

COME PROCEDERE - Il Provvedimento 18/04/2023, n. 132123 dispone che:
* il soggetto titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo;
* la comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Esempio:
Si consideri un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione entro il 2023.
Tale soggetto potrà, alternativamente:
A* stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (es. 60 Euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la rimanenza (40 euro). Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
B* attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 02/05/2023.

Infine, dal 03/07/2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE - Il punto 3.5 del Provv. 132123/2023 disponeva inizialmente che “La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata”. Tuttavia, con il successivo Provv. 22/09/2023, n. 332687 - considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti - l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni in questione.
In dettaglio:
* la richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario;
* fino a che non sarà attivata tale nuova funzionalità (cosa di cui sarà data notizia con avviso sul sito dell’Agenzia), la richiesta di annullamento va il modello allegato al citato Provv. 332687/2023, da compilare e sottoscrivere digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).
Il modello poi deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:
a) la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate (pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione);
b) il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Dalla redazione