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13/04/2023

Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto

Proroga Superbonus villette; Norme su cessioni crediti (eccezioni al blocco, ampliamento facoltà compensazione in 10 anni, esonero responsabilità solidale, conversione in BTP, compensazione con debiti previdenziali); Varianti in corso d’opera; Attestazione SOA; Remissione in bonis Allegato B Sismabonus tardivo; Stati di avanzamento lavori.

Sulla Gazzetta Ufficiale 11/04/2023, n. 85 è stata pubblicata la L. 11/04/2023, n. 38, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Si tratta dell’attesa legge di conversione del D.L. 16/02/2023, n. 11 (c.d. “Decreto Cessione crediti”), che contiene numerose disposizioni concernenti in generale i bonus fiscali edilizi.
Si riporta di seguito una rassegna completa di tutte le novità, con gli eventuali rinvii ad approfondimenti. I riferimenti sono al numero degli articoli e commi dopo la conversione in legge (click sui link per ottenere il testo coordinato in finestra popup).

PROROGA SUPERBONUS VILLETTE - L’art. 01 del D.L. 11/2023 proroga al 30/09/2023 il termine per avvalersi del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari e sulle unità unifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome.
La disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, art. 119 del D.L. 34/2020, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti e autonome, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro 30/09/2023 (rispetto al precedente termine del 31/03/2023).
La proroga (come la precedente) resta limitata ai casi in cui sia stata rispettata la condizione di aver realizzato almeno il 30% dei lavori alla data del 30/09/2022.
Approfondimento: Superbonus unifamiliari e scadenza al 30/09/2023: adempimenti connessi e chiarimenti

DIVIETO DI ACQUISTO CREDITI PER LE P.A. - L’art. 1 del D.L. 11/2023, alla lettera a) del comma 1, vieta dal 17/02/2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (nuovo comma 1-quinquies, art. 121 del D.L. 34/2020).

CONVERSIONE CREDITI IN BTP - L’art. 1 del D.L. 11/2023, alla lettera a) del comma 1, autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che siano cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) con scadenza non inferiore a 10 anni.
Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al Superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 01/01/2028 (nuovo comma 1-sexies, art. 121 del D.L. 34/2020).

ESONERO RESPONSABILITÀ SOLIDALE - L’art. 1 del D.L. 11/2023, alla lettera b) del comma 1, ferma restando l’ipotesi di dolo, esclude il concorso dei cessionari dei crediti e la conseguente responsabilità solidale, qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, art. 121 del D.L. 34/2020).
Approfondimento: Cessione crediti bonus edilizi: responsabilità solidale del cessionario e condizioni per l’esonero

CESSIONI CREDITI, DIVIETO ED ECCEZIONI - L’art. 2 del D.L. 11/2023, con i commi da 1 a 3-quater, ribadisce il divieto, a partire dal 17/02/2023, di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito.
Il testo a seguito della conversione in legge, tuttavia, inserisce una serie di eccezioni alle quali non si applica la nuova disciplina.
Approfondimento: Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023

COMPENSAZIONE CREDITI IN 10 ANNI - L’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-quinquies, stabilisce che per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023 (in luogo del termine precedentemente stabilito al 31/10/2022), il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5 (modifiche al comma 4, art. 9 del D.L. 176/2022).
Inoltre, mentre prima tale possibilità era limitata al Superbonus, è stata ora estesa anche al Sismabonus (compreso Sismabonus acquisti) e al Bonus barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.

FRUIZIONE SUPERBONUS IN 10 ANNI - L’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-sexies, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 relative agli interventi legati al Superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo (invece che 4), a partire dal periodo d’imposta 2023.
L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (nuovo comma 8-quinquies, art. 119 del D.L. 34/2020).

VARIANTI IN CORSO D’OPERA - L’art. 2-bis del D.L. 11/2023, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - che considera irrilevanti le varianti in corso d’opera nei casi in cui il possesso dei requisiti ai fini dei bonus fiscali edilizi sia collegato alla data di avvio del procedimento edilizio.
Approfondimento: Varianti in corso d’opera e bonus fiscali edilizi

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - L’art. 2-ter del D.L. 11/2023, alla lettera a) del comma 1, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - in base alla quale, per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo.

ASSEVERAZIONE SPESE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ - L’art. 2-ter del D.L. 11/2023, alla lettera b) del comma 1, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - in base alla quale l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese.

REMISSIONE IN BONIS ALLEGATO B SISMABONUS - L’art. 2-ter del D.L. 11/2023, alla lettera c) del comma 1, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - in base alla quale il contribuente può avvalersi della c.d. “remissione in bonis”, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del Sismabonus o del Super-Sismabonus.
Approfondimento: Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis

ATTESTAZIONE SOA PER I BONUS FISCALI EDILIZI - L’art. 2-ter del D.L. 11/2023, alla lettera d) del comma 1, reca varie norme di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - in merito all’obbligo di attestazione SOA per i lavori afferenti bonus fiscali edilizi di importo superiore a 516.000 Euro, di cui all’art. 10-bis del D.L. 21/2022.
Approfondimento: Qualificazione SOA imprese per bonus fiscali edilizi: normativa e chiarimenti

COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI PREVIDENZIALI - L’art. 2-quater del D.L. 11/2023, reca una norma di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva in base alla quale la compensazione può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, chiarendo quindi definitivamente la possibilità di compensazione con debiti previdenziali (cfr. art. 17 del D. Leg.vo 241/1997).

COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITO SENZA CONTRATTO PREGRESSO - L’art. 2-quinquies del D.L. 11/2023, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, fissato al 31/03/2023, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021), nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31/03/2023.
Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la c.d. “remissione in bonis”, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
Restano ferme le ordinarie possibilità di procedere alla remissione in bonis, che però prevedono la necessità di pregresso contratto di cessione.
Approfondimento: Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis

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