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24/03/2023

Autorizzazione paesaggistica, parere tardivo della Soprintendenza

Il Consiglio di Stato ha affermato che il parere della Soprintendenza rilasciato oltre i termini di legge non è più un atto vincolante per il Comune, il quale pertanto deve motivare autonomamente il suo eventuale diniego all'autorizzazione.

Nel caso di specie si trattava di un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in area costiera dichiarata di notevole interesse pubblico. Il Comune, a seguito del parere tardivo della Soprintendenza, aveva annullato in autotutela l’autorizzazione paesaggistica nel frattempo rilasciata al richiedente.

In proposito, C. Stato 09/03/2023, n. 2487 ha precisato che il decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, D. Leg.vo 42/2004 non impedisce alla Soprintendenza di pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, risultando dunque il parere pienamente legittimo (v. anche C. Stato 08/11/2022, n. 9798). Nell'art. 146 cit. non vi è, infatti, alcuna espressa comminatoria di decadenza della Soprintendenza dall'esercizio del relativo potere, una volta decorso il termine ivi previsto.

L’effetto del superamento del termine non è pertanto la consumazione del potere della Soprintendenza, ma la trasformazione del valore del parere da vincolante in non vincolante, con la conseguente possibilità per l’Autorità procedente di poterne prescindere, fermo restando che se ritiene di adeguarsi ha l’obbligo di motivare la sua scelta in tal senso, senza potersi rifare acriticamente al predetto parere.
In sostanza il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio. A tal fine non è sufficiente il mero e generico riferimento all’interesse ambientale e alla tutela del territorio e al complesso della normativa del settore (come era di fatto avvenuto nel caso esaminato), ma il Comune deve motivare autonomamente in ordine allo specifico interesse pubblico sotteso alla sua decisione.

Nella fattispecie l'amministrazione si era conformata al parere della Soprintendenza senza indicare una sua adeguata ragione di rivalutazione della situazione già oggetto dell'autorizzazione, mentre sarebbe stato necessario, in sede di autotutela, articolare un giudizio circa il rispetto o meno, in concreto, delle esigenze connesse alla tutela ambientale, in relazione alle disposizioni relative all’area e alla natura dell’intervento cui l'autorizzazione si riferiva.
In conclusione, il Consiglio ha confermato l’illegittimità dell'annullamento dell’autorizzazione paesaggistica e del conseguente diniego del provvedimento autorizzativo richiesto.

Dalla redazione