Estratto da D. P.R. 10/01/1957, n. 3

Art. 47. Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale

Il rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato:

a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale.

Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;

b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera a);

c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.


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