Estratto da D. P.R. 10/01/1957, n. 3

Art. 42. Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre», «insufficiente».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».


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